(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Molise  n.  28  -
                  Parte prima del 16 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La Regione Molise, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,
dello Statuto  e  delle  leggi  vigenti,  nonche'  su  impulso  delle
risoluzioni,    dei     programmi     e     delle     raccomandazioni
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   (ONU),   dei   programmi
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), dei  regolamenti  e
delle direttive dell'Unione europea: 
    a) riconosce che ogni forma e grado di violenza contro  le  donne
rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola
il raggiungimento della parita' tra i sessi; 
    b) evidenzia come la diversita' di genere, ed in  particolare  la
natura stessa della donna ed anche delle minori  di  eta',  determini
spesso una maggiore esposizione a gravi  forme  di  violenza  che  di
fatto violano la dignita', la liberta',  la  sicurezza,  l'integrita'
fisica e psichica delle vittime; 
    c) tutela ed assicura sostegno alle donne ed alle loro  figlie  e
figli  vittime  di  violenza,  senza  distinzione  di  stato  civile,
nazionalita', etnia, religione, orientamento sessuale, credo politico
e condizione economica; 
    d) promuove nei  confronti  delle  vittime,  nel  rispetto  della
riservatezza e dell'anonimato, interventi  volti  al  recupero  della
loro inviolabilita', della liberta'  e  di  ogni  altro  diritto  ivi
inclusa l'autonomia; 
    e) contrasta ogni forma di violenza contro  le  donne  esercitata
sia in ambito familiare  che  extrafamiliare,  compresi  i  matrimoni
forzati, la tratta di donne e  bambine,  le  mutilazioni  genitali  e
fisiche  di  ogni  genere,  al  fine  di  rimuovere  ogni  forma   di
discriminazione contro le donne. 
  2. La Regione, in attuazione delle finalita' di  cui  alle  lettere
c), d) ed e) del comma 1, nel rispetto anche dei  parametri  europei,
in collaborazione con gli enti  locali,  le  istituzioni,  il  Tutore
pubblico dei minori, la Rete regionale Antiviolenza, le  associazioni
e le organizzazioni tutte di acquisita esperienza  e  con  competenze
specifiche nella materia, impegnate nella prevenzione e contrasto  di
ogni forma di violenza contro le donne ed i minori di eta',  promuove
e favorisce l'attivazione  di  Centri  antiviolenza,  di  Dimore  dei
Diritti e di Dimore dei Diritti di secondo livello per donne  vittime
e loro figlie e figli minori.