(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 40/I-II del 1° ottobre 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 1  della  legge  provinciale  13  maggio
1992, n. 13, sono cosi' sostituiti: 
  "2. Lo svolgimento di spettacoli in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico e l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di
attrazione sono  soggetti  all'autorizzazione  del  Presidente  della
Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai  sensi  della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,  e  successive  modifiche,
anche la somministrazione di cibi e bevande. 
  3. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell'ordine pubblico,
della sicurezza e della  quiete  pubblica,  puo'  essere  vietato  lo
svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte  le  necessarie
limitazioni di tempo e di luogo." 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge  provinciale  13  maggio
1992, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
  "5. Non sono soggette alla presente  legge  le  riunioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico."