(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 1° ottobre 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono cosi' sostituiti: "2. Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all'autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 3. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, puo' essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo." 2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: "5. Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico."