(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 40/I-II del 1° ottobre 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                           Velocizzazione 
 
  1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9,  sono
inseriti i seguenti articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies: 
  "Art. 1-bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di
energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili)   -   1.   La
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica
e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la  riattivazione
nonche' le opere connesse e  le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e  all'esercizio  degli  impianti  stessi  sono  soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonche' all'art.  5
del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 3, comma 5, della legge provinciale  30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche. 
  Art. 1-ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili  di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)  -  1.  Per  l'attivita'  di
costruzione ed esercizio degli  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad
1 MW elettrico,  per  le  opere  connesse  e  per  le  infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti,
nonche' per  le  modifiche  sostanziali  degli  impianti  stessi,  si
applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art.  6  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa
provinciale preveda autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
competenza provinciale,  la  realizzazione  e  l'esercizio  di  detti
impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di  cui  all'art.
1-bis. 
  2. Gli oneri istruttori a carico del  proponente  e  a  favore  del
comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a: 
    a) 0,015  per  cento  delle  spese  complessive  di  investimento
relative all'installazione di impianti con capacita'  di  generazione
non superiore a 500 kW; 
    b) 0,020  per  cento  delle  spese  complessive  di  investimento
relative all'installazione di impianti con capacita'  di  generazione
superiore a 500 kW. 
  Art. 1-quater (Comunicazione inizio  lavori  per  gli  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) - 1.
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti  urbanistici  comunali  e
comunque  nel  rispetto  delle  altre  normative  di  settore  aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,
delle    norme    antisismiche,    di     sicurezza,     antincendio,
igienico-sanitarie e di  quelle  relative  all'efficienza  energetica
nonche'  delle  norme  in  materia  di  tutela  e  conservazione  del
patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio  e
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  5,   della   legge
provinciale 30 settembre 2005, n.  7,  e  successive  modifiche,  gli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili di cui ai  paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida  per
l'autorizzazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387,  e  successive  modifiche,  possono  essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione,  anche
per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte  dell'interessato
all'amministrazione comunale, alle condizioni  e  modalita'  previste
dalle  linee  guida.  Fatta  salva  la  disciplina  in   materia   di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse  idriche,
il regime della comunicazione e' esteso ai progetti  di  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti  rinnovabili  con
potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici  di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. 
  Art. 1-quinquies  (Flusso  di  informazioni)  -  1.  Con  frequenza
bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all'Agenzia
provinciale per l'ambiente le  informazioni  sui  titoli  abilitativi
rilasciati nonche' le comunicazioni di inizio lavori  pervenute,  con
indicazione del tipo di impianto e della localizzazione."