(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 17 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 'Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa' e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente 'Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale' e successive modifiche». 1. L'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Norma finanziaria). - 1. Dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio sull'unita' previsionale di base 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome", per i fini di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni. 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) quantificabili in euro 4 milioni 500 mila annui per l'esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015, si fa fronte per euro 1 milione 500 mila con i fondi gia' stanziati sull'unita' previsionale di base 10100 «Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome» e per euro 3 milioni mediante autorizzazione all'utilizzo di fondi inutilizzati gia' assegnati sulla medesima unita' previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012 ai fini del finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi regionali 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009), 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa), 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilita' e proroga delle misure anticrisi) e 21 settembre 2012, n. 5 (Proroga delle misure anticrisi).».