(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 38/I-II del 17 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 4 della  legge  regionale  18  marzo  2013,  n.  2
  concernente «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19
  'Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati  inseriti
  nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in  materia  di
  previdenza  integrativa'  e  successive  modifiche  e  alla   legge
  regionale  27  febbraio  1997,  n.  3  concernente  'Interventi  di
  previdenza  integrativa  a  sostegno  dei  fondi  pensione  a  base
  territoriale regionale' e successive modifiche». 
  1. L'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 4 (Norma finanziaria). - 1.  Dall'applicazione  dell'art.  1,
comma 1, lettera a) non derivano nuove o maggiori  spese  rispetto  a
quelle gia' autorizzate in bilancio sull'unita' previsionale di  base
10100 "Assegnazioni di parte  corrente  per  il  finanziamento  delle
funzioni delegate alle Province Autonome", per i  fini  di  cui  alla
legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b)  quantificabili  in  euro  4
milioni 500 mila  annui  per  l'esercizio  2013  e  per  il  triennio
2013-2015, si fa fronte per euro 1 milione 500 mila con i fondi  gia'
stanziati sull'unita' previsionale di  base  10100  «Assegnazioni  di
parte corrente per il  finanziamento  delle  funzioni  delegate  alle
Province Autonome» e  per  euro  3  milioni  mediante  autorizzazione
all'utilizzo di fondi  inutilizzati  gia'  assegnati  sulla  medesima
unita' previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012 ai fini
del finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi  regionali
15  luglio  2009,  n.  5  (Norme  di  accompagnamento  alla   manovra
finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009), 27  settembre
2010, n. 2 (Modifica di leggi  regionali  in  materia  di  previdenza
integrativa), 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della
finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che  beneficiano
della mobilita' e proroga delle  misure  anticrisi)  e  21  settembre
2012, n. 5 (Proroga delle misure anticrisi).».