(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Disposizioni in materia 
             di gettiti dell'Imposta municipale propria 
 
  1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  214/2011  ,  che  ha  istituito  in  via
anticipata in tutti i Comuni del  territorio  nazionale  l'IMU  e  in
particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo  articolo
13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio
statale dei gettiti 2013 dovuti da parte  dei  Comuni  ricadenti  nel
proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale  per
la parte di spettanza a valere sui trasferimenti  ordinari  spettanti
ai Comuni per l'anno 2014, e in caso  di  incapienza,  a  valere  sui
fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione  centrale  competente
in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza  anche  di
questi, sono chiesti al Comune debitore  in  restituzione  diretta  a
favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con  le
modalita' definite con decreto del direttore del Servizio competente. 
  2.  Nell'anno  2013,   al   fine   di   mantenere   il   punto   di
neutralizzazione  tra  l'Imposta  municipale  propria   2013   e   la
previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni  della  Regione,
sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota  di
gettito da assicurare a favore del bilancio statale  e  regionale  ai
sensi  del  comma  1  e  sono  autorizzati  ad  accertare  un'entrata
corrispondente all'eventuale quota di minor gettito. 
  3. Per le finalita' di cui al comma  1  la  Giunta  regionale,  con
deliberazione da adottare entro sessanta giorni  dalla  comunicazione
dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi: 
    a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore  gettito
IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia; 
    b) individua gli importi complessivi  da  assicurare  per  l'anno
2013, rispettivamente, a favore del  bilancio  statale,  regionale  e
comunale. 
  4. La  Direzione  centrale  finanze,  patrimonio,  coordinamento  e
programmazione  politiche  economiche  e  comunitarie   provvede   ad
acquisire dal competente Ministero i dati di  cui  al  comma  3  e  a
trasmetterli alla Direzione  centrale  funzione  pubblica,  autonomie
locali  e  coordinamento  delle  riforme  per  gli   adempimenti   di
competenza.