(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria 1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalita' definite con decreto del direttore del Servizio competente. 2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi: a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia; b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale. 4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.