(Pubblicato nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  della
  regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 15 ottobre 2013) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta provinciale; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  punto  2),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle Province; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
  Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme  in  materia
di governo dell'autonomia del Trentino); 
  Visto il decreto del Presidente della  Provincia  del  28  dicembre
2006, n. 26-79/leg., recante: «Regolamento  per  il  trattamento  dei
dati sensibili e giudiziari (articoli 20 - 21 del decreto legislativo
n. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali)»; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1992 di data  27
settembre 2012, concernente: «Approvazione  del  regolamento  per  il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli  articoli
20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali).»; 
  Dato atto che, in sede  di  coordinamento  tecnico  del  testo  del
regolamento approvato dalla Giunta provinciale, applicando le  regole
per la redazione dei testi normativi, sono stati inseriti in ciascuno
degli Allegati A e B le «Avvertenze per la compilazione/consultazione
delle schede relative ai singoli trattamenti» nonche' gli indici 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Questo regolamento identifica, ai sensi degli articoli 20  e  21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di
protezione dei dati personali),  i  tipi  di  dati  e  le  operazioni
eseguibili da parte  delle  strutture  della  Provincia  autonoma  di
Trento, degli enti e agenzie provinciali e degli  altri  enti  per  i
quali la Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo,
ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno  2006,  n.  3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e da parte
dell'Azienda provinciale per i servizi  sanitari,  nello  svolgimento
delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti  di
dati sensibili e giudiziari effettuati  per  il  perseguimento  delle
rilevanti finalita' di interesse  pubblico  individuate  da  espressa
disposizione di legge, quando non sono legislativamente specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili. 
  2. Questo regolamento non trova  applicazione  agli  enti  pubblici
economici, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 196 del 2003.