(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 99 Speciale dell'11 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita', principi generali e strumenti di intervento 1. In attuazione dei principi statutari che regolano l'attivita' amministrativa regionale nonche' dei principi di qualita' della normazione di cui all'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della formazione), la Regione Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione; b) disciplina la conoscibilita' degli atti amministrativi regionali, sia da parte della collettivita' che dei singoli interessati e detta le modalita' con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali; c) incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche al fine di favorire processi di dematerializzazione; d) provvede all'innalzamento del livello di qualita' dell'azione amministrativa attraverso misure atte a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dirimozione e riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici; e) individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitivita', la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonche' le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese. 2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi: a) la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa a tutela della certezza, rapidita' ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento; b) l'armonizzazione e l'uniformita' delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice; c) la piena applicazione dei principi di responsabilita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa; d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni; e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarieta' nel sistema multilivello; f) l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani di riduzione degli oneri", in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali; g) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni; h) l'informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilita', quale riflesso dell'unicita' dell'azione amministrativa. 3. La presente legge puo' essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.