(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione Abruzzo  n. 99
                   Speciale dell'11 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
       Finalita', principi generali e strumenti di intervento 
 
  1. In attuazione dei principi statutari  che  regolano  l'attivita'
amministrativa regionale  nonche'  dei  principi  di  qualita'  della
normazione di cui all'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2010, n.
26 (Disciplina generale sull'attivita' normativa  regionale  e  sulla
qualita' della formazione), la Regione Abruzzo con la presente  legge
persegue i seguenti obiettivi: 
    a) detta  la  disciplina  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
amministrativi di competenza della Regione; 
    b)  disciplina  la  conoscibilita'  degli   atti   amministrativi
regionali,  sia  da  parte  della  collettivita'  che   dei   singoli
interessati e detta le modalita' con le quali gli atti medesimi  sono
disponibili presso gli uffici regionali; 
    c) incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con  le
altre amministrazioni e con i  privati  anche  al  fine  di  favorire
processi di dematerializzazione; 
    d) provvede all'innalzamento del livello di qualita'  dell'azione
amministrativa attraverso misure atte a conseguire concreti risultati
di semplificazione dei  procedimenti  amministrativi,  dirimozione  e
riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei
cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici; 
    e)  individua  le  azioni  e   gli   interventi   strategici   di
semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione  del
complesso normativo regionale al fine di  favorire  lo  sviluppo,  la
competitivita',  la  crescita   economica   e   l'innovazione   anche
tecnologica del sistema produttivo regionale, nonche' le azioni e gli
interventi  strategici  che  potenziano  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese. 
  2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1,  con  specifico
riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti
i seguenti principi: 
    a)  la  piena  esplicazione  degli  istituti  di  semplificazione
dell'azione amministrativa a  tutela  della  certezza,  rapidita'  ed
efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni
e le istanze di partecipazione al procedimento; 
    b)   l'armonizzazione    e    l'uniformita'    delle    procedure
amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto
di  cittadini  e  imprese  ad  una  azione  amministrativa  efficace,
tempestiva, semplice; 
    c) la  piena  applicazione  dei  principi  di  responsabilita'  e
trasparenza dell'attivita' amministrativa; 
    d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni  pubbliche  e
delle stesse strutture organizzative dei  vari  livelli  del  sistema
amministrativo    regionale    e    locale    all'obiettivo     della
semplificazione, con la progressiva e  completa  responsabilizzazione
dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni; 
    e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi  di  collaborazione  e
cooperazione tra lo Stato e la  sua  amministrazione  decentrata,  le
Regioni e le autonomie locali, per superare  la  frammentarieta'  nel
sistema multilivello; 
    f)  l'adozione  sistematica  delle  tecniche   e   delle   misure
finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi
imposti  dall'Unione  europea  e,  specialmente,  delle   misure   di
semplificazione  amministrativa  per  le   imprese,   attraverso   la
misurazione  degli  oneri  amministrativi  (MOA)  e   l'adozione   di
specifici  "Piani  di  riduzione  degli  oneri",  in   raccordo   con
l'amministrazione statale e gli enti locali; 
    g) la rimozione e la significativa  riduzione  degli  adempimenti
amministrativi e dei relativi costi a  carico  dei  cittadini,  delle
imprese e delle  pubbliche  amministrazioni  compatibilmente  con  le
esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei  beni
comuni; 
    h) l'informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di  un
sistema   di   interoperabilita',   quale   riflesso    dell'unicita'
dell'azione amministrativa. 
  3. La presente legge puo' essere modificata solo in  modo  espresso
da leggi regionali successive.