(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Abruzzo n. 38 ordinario/I-II del 23 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 56/1993 
 
  1. All'art. 14 della legge  regionale  10  settembre  1993,  n.  56
(Nuove norme in materia di promozione culturale)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le parole «30  Settembre»  sono  sostituite  con  le
parole «30 Novembre»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  L'ammontare  complessivo  del  contributo,  che  non  puo'
comunque  eccedere  il  75%  della  spesa   prevista   dai   soggetti
beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore
a € 100.000,00 e' erogato dalla Giunta regionale in misura del: 
    a) 30% prima della realizzazione del programma; 
  b) 70% entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  di  dettagliata
relazione delle attivita' svolte corredata  del  bilancio  consuntivo
limitatamente al contributo concesso,  di  cui  si  assume  la  piena
responsabilita' il rappresentante legale del soggetto beneficiario.» 
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. I contributi per le attivita' di cui al presente Titolo non
sono cumulabili con quelli previsti da altri  Titoli  della  presente
legge, dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme  organiche
sul teatro di prosa) e dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n.  15
(Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella  Regione
Abruzzo)».