(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 ordinario/I-II del 23 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 56/1993 1. All'art. 14 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «30 Settembre» sono sostituite con le parole «30 Novembre»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'ammontare complessivo del contributo, che non puo' comunque eccedere il 75% della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a € 100.000,00 e' erogato dalla Giunta regionale in misura del: a) 30% prima della realizzazione del programma; b) 70% entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata relazione delle attivita' svolte corredata del bilancio consuntivo limitatamente al contributo concesso, di cui si assume la piena responsabilita' il rappresentante legale del soggetto beneficiario.» c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I contributi per le attivita' di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge, dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) e dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo)».