(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 23 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l'attivita' professionale di tintolavanderia in conformita' alla legge 22 febbraio 2006, n 84 (Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia). 2. L'attivita' di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 84/2006, e' esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.