(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Toscana n. 49 del 23 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'attivita'  professionale  di
tintolavanderia in conformita' alla legge  22  febbraio  2006,  n  84
(Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia). 
  2. L'attivita' di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
della legge 84/2006, e' esercitata in forma di impresa e comprende  i
trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di
tintoria, di smacchiatura, di stireria, di  follatura  e  affini,  di
indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in  pelle  e
pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa,
ad uso industriale  e  commerciale,  nonche'  ad  uso  sanitario,  di
tappeti, tappezzeria  e  rivestimenti  per  arredamento,  nonche'  di
oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.