(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 13 novembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 36 della legge  regionale
n. 12/2002, come sostituito dall'art. 39  della  legge  regionale  17
giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile  2002,
n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).  Modifiche  alle  leggi
regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n.  11/2009
in  materia  di  attivita'  economiche»  il  quale  prevede  che  con
regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
    a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura; 
  b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di  qualita',
pane fresco e pane conservato; 
  c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione,
la  commercializzazione  del  pane  ottenuto  dalla  lievitazione   e
cottura, ovvero dalla sola  cottura  di  un  prodotto  intermedio  di
panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso; 
  d) la sospensione dell'attivita' di panificazione. 
  Visto il testo del «Regolamento per l'attivita' di panificazione di
cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina
organica dell'artigianato)»,  predisposto  dalla  Direzione  centrale
attivita' produttive, commercio,  cooperazione,  risorse  agricole  e
forestali; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7,  concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
  Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto «Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1978 di data 25
ottobre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  l'allegato   «Regolamento   per   l'attivita'   di
panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della  legge  regionale  n.
12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)». 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
    Trieste, 31 ottobre 2013 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).