(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); Visto in particolare il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dall'art. 39 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009 in materia di attivita' economiche» il quale prevede che con regolamento di esecuzione sono disciplinati: a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura; b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualita', pane fresco e pane conservato; c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso; d) la sospensione dell'attivita' di panificazione. Visto il testo del «Regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)», predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1978 di data 25 ottobre 2013; Decreta: 1. E' emanato l'allegato «Regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)». 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 31 ottobre 2013 SERRACCHIANI (Omissis).