(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge   regionale 30 dicembre   2009,   n. 24,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della Regione (Legge finanziaria 2010)»; 
  Visto in particolare  l'art.  9,  comma  48, il  quale  prevede  il
sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo,  anche  a  tempo
determinato, di persone disoccupate prive di  ammortizzatori  sociali
tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita'; 
  Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con  regolamento
regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro  di
pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno  delle
medesime; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre  2013,  n.
1934,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento  recante  «Regolamento  concernente  i  requisiti   delle
iniziative di lavoro di pubblica utilita'  nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi  48,
49 e 50  della  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  24  (legge
finanziaria 2010)», di seguito definito Regolamento; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella  seduta
del 28 ottobre 2013 ha esaminato il testo del  Regolamento  ai  sensi
degli articoli 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006,  n.
1 (Principi e norme fondamentali  del  sistema  Regione  -  autonomie
locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
   Vista la legge regionale 18 giugno  2007,  n.  17  (determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2000  del  31
ottobre 2013; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  centrale  lavoro,   formazione,
istruzione, pari  opportunita',  politiche  giovanili  e  ricerca  n.
5899/LAVFOR.LAV/2013 del 4 novembre 2013, con cui e' stata  disposta,
ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art.  7,  comma
34,  la  correzione  dell'errore  materiale  contenuto  nella  citata
deliberazione della giunta regionale n. 2000 del 31 ottobre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
1.  E'  emanato,  per  le  motivazioni  esposte   in   premessa,   il
«Regolamento concernente i requisiti delle iniziative  di  lavoro  di
pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno  delle
medesime ai  sensi  dell'art.  9,  comma  48,  49  e  50 della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)» nel testo
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte  integrante  e
sostanziale. 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione. 
3. Il presente decreto  sara'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                                         Serracchiani 
(Omissis)