(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
             parte prima - n. 344 del 21 novembre 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Oggetto ed obiettivi dell'intervento normativo 
 
  1. La presente legge detta  disposizioni  per  l'adeguamento  degli
assetti istituzionali e gestionali delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  regionale,  con  l'obiettivo  di  assicurare   e
potenziare, in condizioni di qualita', omogeneita' ed appropriatezza,
i servizi di tutela della salute nell'interesse delle persone e della
collettivita', e di addivenire, nel territorio dell'area vasta  della
Romagna, a forme di integrazione funzionali e  strutturali  idonee  a
garantire misure di razionalizzazione e  snellimento  amministrativo,
nonche' il contenimento della spesa pubblica. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti, in particolare,
mediante  la  fusione  delle  strutture  aziendali  aventi  sede  nel
territorio  della  Romagna  ricompreso  nelle  province  di  Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini e nell'ambito del modello di condivisione delle
responsabilita' tra il Servizio sanitario regionale  e  le  comunita'
locali di cui alla legge regionale 23 dicembre  2004,  n.  29  (Norme
generali  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento   del   Servizio
sanitario regionale),  realizzando  l'allineamento  e  l'integrazione
delle responsabilita' di programmazione e vigilanza,  spettanti  agli
enti locali, con quelle di gestione ed erogazione dei  servizi  poste
in capo alle aziende ed agli enti del  Servizio  sanitario  regionale
dell'Emilia-Romagna. 
  3. Gli obiettivi di promozione  e  valorizzazione  delle  forme  di
cooperazione e di innalzamento del livello  qualitativo  dei  servizi
erogati,  con  particolare  riguardo  a  quelli   di   piu'   elevata
complessita', sono altresi' perseguiti mediante  lo  sviluppo  ed  il
completamento della regolamentazione dell'istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico «Istituto scientifico romagnolo per lo studio
e la cura dei tumori» S.r.l. di Meldola, al fine  di  rafforzarne  il
ruolo pubblico nell'ambito delle politiche finalizzate ai-bisogni  di
assistenza  nel  settore  oncologico  e  di   garantirne   la   piena
integrazione  negli  assetti   del   Servizio   sanitario   regionale
dell'Emilia-Romagna. 
  4. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale n.  29
del 2004, i percorsi di  unificazione  e  integrazione  di  cui  alla
presente legge sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse
umane e professionali degli operatori, la qualita' e la sicurezza del
lavoro, l'ottimale allocazione  delle  risorse  per  l'esercizio  dei
servizi ed il mantenimento degli attuali  livelli  occupazionali,  la
formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, anche
attraverso le forme incentivanti previste dalla normativa vigente.