(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n
3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992,  n  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria in un determinato sito,  in  conformita'  al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
26 luglio 2011,  n.  33/R  (Regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11  febbraio
1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio")». 
  2. Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n.  3/1994  e'
sostituito dal seguente: 
  «6-bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui  e'
stato   autorizzato   l'appostamento   fisso   nel   rispetto   delle
disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) che  disciplinano  l'attivita'  edilizia,  e'
consentita a condizione che i manufatti stessi: 
    a) non comportino alcuna alterazione permanente dello  stato  dei
luoghi; 
    b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri  o  con
materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non
comportanti  volumetrie  e   siano   facilmente   ed   immediatamente
rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione; 
    c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; 
    d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo  abitativo,
ancorche' saltuario o temporaneo». 
  3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994
e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Gli strumenti  della  pianificazione  urbanistica  comunale
possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al  comma
6-bis, esclusivamente al fine di assicurare  la  tutela  di  aree  di
rilevante interesse paesaggistico e ambientale.». 
  4 Dopo il comma 6-ter dell'art. 34 della legge regionale n.  3/1994
e' inserito il seguente: 
  «6-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle
disposizioni  del  comma  6-bis,  e  non  rientranti  pertanto  nella
fattispecie prevista all'art. 80 della  legge  regionale  n.  1/2005,
sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attivita'  (SCIA)
ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.».