(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attivita' venatoria in un determinato sito, in conformita' al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")». 2. Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «6-bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui e' stato autorizzato l'appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l'attivita' edilizia, e' consentita a condizione che i manufatti stessi: a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione; c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorche' saltuario o temporaneo». 3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «6-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6-bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.». 4 Dopo il comma 6-ter dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «6-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6-bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005, sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.».