(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
            Regione Toscana del 25 novembre 2013, n. 56) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
           Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero 
 
  1. E' istituito, dalla data del  1°  gennaio  2014,  il  Comune  di
Scarperia e San Piero, mediante fusione dei Comuni di Scarperia e  di
San Piero a Sieve, in Provincia di Firenze. 
  2. Il territorio del Comune di Scarperia e San Piero e'  costituito
dai territori gia' appartenenti ai Comuni di Scarperia e di San Piero
a Sieve, come risultante dalla  cartografia  allegata  alla  presente
legge (Allegato A). 
  3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 
  4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di  revisione  contabile
dei comuni  decadono.  Fino  alla  nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del Comune di Scarperia e San Piero le funzioni sono svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione  contabile  in  carica  nel
Comune di San Piero a Sieve alla data dell'estinzione. 
  5. In conformita' all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3,
continuano ad  esercitare,  fino  alla  nomina  dei  successori,  gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti  nominati
dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o  altri  organismi,
continuano ad  esercitare  il  loro  mandato  fino  alla  nomina  dei
successori.