(Pubblicata  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
               Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
la seguente legge 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi
dei  comuni  e  il  relativo   procedimento   elettorale   ai   sensi
dell'articolo 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto, e apporta
modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007,  n.  28  (Disciplina
del procedimento per la elezione del Presidente della Regione  e  del
Consiglio regionale). 
  2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di  liste  il
caso in cui piu'  liste  di  candidati  alla  carica  di  consigliere
comunale sono collegate con il  medesimo  candidato  alla  carica  di
sindaco. 
  3. Ai fini della presente  legge,  la  popolazione  dei  comuni  e'
quella determinata dai  risultati  ufficiali  dell'ultimo  censimento
generale della popolazione.