(Pubblicato nel Bolletino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico"; Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle legge regionale 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), ed in particolare l'articolo 29, ai sensi del quale la Commissione regionale propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente, tra l'altro, progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo; Ritenuto di procedere all'adeguamento del Testo unico per attuare l'estensione della delega al CATA, cosi' come previsto dal citato articolo 29 della legge regionale 4/2013; Considerato che in caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie per la presentazione delle domande di contributo, il Testo unico non prevede una disposizione atta a regolamentare la sospensione dei termini per la presentazione delle domande medesime e le modalita' con cui la Giunta regionale provvede, in caso di riapertura dei termini, al riparto delle risorse sopravvenute; Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per la sospensione e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ed il conseguente riparto dei fondi da parte della Giunta regionale; Ritenuto inoltre opportuno, disciplinare le procedure di subentro nell'agevolazione concessa conseguenti alle variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria; Ritenuto infine opportuno adottare alcuni interventi di coordinamento normativo conseguenti, in particolare, all'introduzione della nuova area di intervento del CATA nell'ambito del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 12/2002, alle modifiche apportate alla legge regionale 7/2000 ed alla normativa statale in materia di amministrazione aperta; Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso"; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2173 di data 22 novembre 2013; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI