(Pubblicato  nel   Bolletino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
         Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato); 
  Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato
con proprio decreto  25  gennaio  2012,  n.  033/Pres.  e  successive
modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico"; 
  Vista la legge regionale 4 aprile 2013,  n.  4  (Incentivi  per  il
rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e
delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia  e  modifiche
alle legge regionale 12/2002 e 7/2011 in  materia  di  artigianato  e
alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), ed in particolare
l'articolo 29, ai sensi del quale la  Commissione  regionale  propone
all'Assessore   competente   un   Programma   annuale   di    settore
comprendente, tra l'altro, progetti di orientamento e assistenza alle
imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo; 
  Ritenuto di procedere all'adeguamento del Testo unico  per  attuare
l'estensione della delega al CATA, cosi'  come  previsto  dal  citato
articolo 29 della legge regionale 4/2013; 
  Considerato  che  in  caso  di  mancata  assegnazione  di   risorse
finanziarie per la presentazione  delle  domande  di  contributo,  il
Testo unico non prevede una  disposizione  atta  a  regolamentare  la
sospensione dei termini per la presentazione delle domande medesime e
le modalita' con  cui  la  Giunta  regionale  provvede,  in  caso  di
riapertura dei termini, al riparto delle risorse sopravvenute; 
  Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per la  sospensione  e
la riapertura dei termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo ed il conseguente riparto dei fondi da parte della  Giunta
regionale; 
  Ritenuto inoltre opportuno, disciplinare le procedure  di  subentro
nell'agevolazione concessa  conseguenti  alle  variazioni  soggettive
dell'impresa beneficiaria; 
  Ritenuto   infine   opportuno   adottare   alcuni   interventi   di
coordinamento normativo conseguenti, in particolare, all'introduzione
della nuova area di intervento del  CATA  nell'ambito  del  Programma
annuale di settore, di cui  all'articolo  21,  comma  3  della  legge
regionale 12/2002, alle  modifiche  apportate  alla  legge  regionale
7/2000 ed  alla  normativa  statale  in  materia  di  amministrazione
aperta; 
  Visto il testo del "Regolamento recante modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33",  predisposto  dalla
Direzione centrale attivita' produttive; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7,  concernente  "Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso"; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2173 di data 22
novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel  testo  allegato
di cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI