(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli
                  Venezia Giulia 11 dicembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 13  dicembre  2010,  n.  220  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011)»; 
  Visto l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, con il  quale,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 40,  della  succitata  legge,  e'  stato,  tra
l'altro, disposto  l'utilizzo  della  somma  di  € 100.000.000,  gia'
destinata ad interventi in  tema  di  sclerosi  laterale  amiotrofica
(SLA) per ricerca e  assistenza  domiciliare  dei  malati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011,  n.
2376, con la quale e' stato approvato  il  «Programma  di  attuazione
degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al
riparto  tra  le  regioni  delle  risorse  assegnate  dal  fondo  non
autosufficienze anno 2011 per  interventi  in  tema  di  SLA  per  la
ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati», allegato sub A)  quale
parte integrante del provvedimento de quo; 
  Dato atto che, a seguito del  favorevole  giudizio  del  competente
Ministero sui citato programma, sono state attribuite e trasferite le
risorse spettanti alla Regione per l'importo di € 2.210.000,00; 
  Atteso che il programma in parola si articola in  quattro  distinte
azioni, elaborate nel rispetto delle  indicazioni  ministeriali,  due
delle quali - la 2 e la 3 - sono rivolte al  sostegno  diretto  delle
famiglie, in modo da consentire a  queste  ultime  di  avvalersi  del
supporto di assistenti familiari per  un  numero  di  ore  congruo  e
coerente con le criticita' assistenziali e a  dar  riconoscimento  al
lavoro di cura del care giver; 
  Visto il «Regolamento  per  il  trasferimento  e  l'utilizzo  delle
risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3  del  programma
di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia  a
favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011,  n.  2376,  ai
sensi dell'articolo 30 della legge regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di  diritto  di  accesso)»,  emanato,  al  fine  di  dare   specifica
attuazione alle azioni 2 e 3 richiamate al capoverso precedente,  con
proprio decreto 8 ottobre 2012, n. 0201/Pres.; 
  Atteso che dal successivo confronto sulle modalita'  attuative  dei
programmi a favore dei malati di SLA nelle diverse regioni e'  emerso
anche un rilevante fabbisogno di  risorse  aggiuntive  correlate  con
l'assistenza complementare,  necessaria  a  fronteggiare  in  termini
adeguati l'evolversi progressivo e  rapidamente  ingravescente  della
malattia; 
  Tenuto conto che l'assistenza  complementare  si  attua  attraverso
attivita'  accessorie  favorenti  lo  svolgimento   delle   attivita'
quotidiane e della vita di relazione finalizzate al  mantenimento  di
una qualita' di vita rispettosa della dignita' della persona; 
  Considerato al riguardo - anche in ragione del fatto che e'  ancora
disponibile una quota di  risorse  dedicate  in  via  esclusiva  alle
persone affette da SLA, non utilizzabile per  altre  finalita'  -  di
intervenire  con  l'attribuzione,  in  via  straordinaria,   di   una
maggiorazione  una  tantum   del   contributo   rispetto   a   quello
riconosciuto a termini del citato regolamento,  proprio  al  fine  di
mettere le famiglie nella condizione di sostenere gli oneri derivanti
dall'assistenza complementare; 
  Ritenuto  di  quantificare  il  predetto  beneficio  aggiuntivo  in
€ 5.000,00; 
  Rilevato che tale intervento rientra tra le  finalita'  complessive
delle citate azioni 2 e 3, disciplinate - come affermato piu' sopra -
dal Regolamento emanato con proprio decreto n. 0201/Pres./2012; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1812 del 4 ottobre
2013, con la quale, ai fini di cui sopra, e' stato approvato  in  via
preliminare il «Regolamento recante modifiche al Regolamento  per  il
trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate  al  finanziamento
delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della
regione Friuli  Venezia  Giulia  a  favore  dei  malati  di  sclerosi
laterale amiotrofica (SLA), di cui alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre  2012,  n.
201» ed e' stato avviato l'iter per  l'acquisizione  del  parere  del
Consiglio delle autonomie locali e  della  Consulta  regionale  delle
associazioni dei disabili di  cui  all'articolo  13-bis  della  legge
regionale 25 settembre 1996, n. 41; 
  Acquisiti i pareri favorevoli dei succitati organismi; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2118  del  16
novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  Regolamento  per  il
trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate  al  finanziamento
delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della
regione Friuli  Venezia  Giulia  a  favore  dei  malati  di  sclerosi
laterale amiotrofica (SLA), di cui alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre  2012,  n.
201», nel testo allegato quale parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI