(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 
     Emilia-Romagna - parte prima - n. 381 del 20 dicembre 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 1 della legge regionale 
                           n. 43 del 2001 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 1  della  legge  regionale  26  aprile
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e  di  rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna),  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ai fini della presente legge, si intende: 
    a) per «intesa» tra Giunta  regionale  e  Ufficio  di  Presidenza
dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due  organi  in
ordine alla  disciplina,  con  contenuti  omogenei,  del  trattamento
giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici; 
    b) per  «istituti  e  agenzie  regionali»:  l'Istituto  dei  beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di  cui
alla  legge  regionale  10  aprile   1995,   n.   29   (Riordinamento
dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della  Regione
Emilia-Romagna);   l'Agenzia   regionale   per   le   erogazioni   in
agricoltura, di cui alla  legge  regionale  23  luglio  2001,  n.  21
(Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in  agricoltura
(Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n.  1  (Norme  in  materia  di  protezione
civile  e  volontariato.  Istituzione   dell'Agenzia   regionale   di
Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici,
prevista dall'art. 19 della legge regionale 24  maggio  2004,  n.  11
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione); 
    c) per «enti regionali»: l'Azienda regionale per il diritto  agli
studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n.  15
(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per  il  diritto
allo  studio  universitario  e  l'alta  formazione)  e   i   Consorzi
fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio  1996,
n.  16  (Riorganizzazione  dei  Consorzi  fitosanitari   provinciali.
Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n.  34  e  7  febbraio
1992, n. 7); 
    d) per «Sistema  delle  amministrazioni  regionali»:  la  Regione
Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le
aziende del Servizio sanitario regionale, nonche' gli enti  regionali
di cui alla lettera c).».