(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 381 del 20 dicembre 2013) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della presente legge, si intende: a) per «intesa» tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici; b) per «istituti e agenzie regionali»: l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione); c) per «enti regionali»: l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7); d) per «Sistema delle amministrazioni regionali»: la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonche' gli enti regionali di cui alla lettera c).».