(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali e all'inserimento in qualita' di soci - lavoratori di cooperative di: a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunita'; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale; Visto il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)", emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 114, con il quale e' stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005; Considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorita' e delle tipologie degli interventi da effettuare; Considerato che l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/2005 prevede che gli interventi previsti dal Programma triennale regionale di politica del lavoro che prevedono la concessione di incentivi siano disciplinati da appostiti regolamenti contenenti criteri e modalita' di concessione; Vista l'annualita' 2013 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2013 - 2015, di seguito Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n. 2229; Considerato che il Programma prevede, in materia di interventi di politica attiva del lavoro, che i seguenti interventi siano in particolare meritevoli di conferma: a) il sostegno all'assunzione a tempo indeterminato, alla stabilizzazione e all'avvio di iniziative neoimprenditoriali da parte di soggetti che abbiano perso il proprio posto di lavoro o rischino di perderlo nell'ambito dei settori riconosciuti in situazione di grave difficolta' occupazionale secondo la procedura prevista dalla legge regionale 18/2005; b) il sostegno alla stabilizzazione occupazionale, con estensione del sostegno alla stabilizzazione all'ipotesi di successiva assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti; c) il sostegno alle assunzioni a tempo determinato di lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' e lavoratori che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', per arginare fenomeni di vera e propria esclusione dal mercato dal lavoro; d) il sostegno all'autoimprenditorialita'; Considerato altresi' che il Programma prevede, in attuazione del sopra citato disposto dell'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005 l'inserimento delle donne fra i beneficiari di tutti gli interventi, indipendentemente dall'eta' e dalla pregressa durata dello stato di disoccupazione; Ritenuto opportuno dare attuazione alle sopra enunciate indicazioni contenute nel Programma tramite l'adozione di un nuovo regolamento regionale di politica attiva del lavoro; Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall'1 gennaio 2014, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 28 ottobre 2013 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 2038, con la quale e' stato approvato in via preliminare il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 27 novembre 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle seguenti modifiche: a) inserimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del richiamo all'articolo 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, disciplinante l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle imprese assoggettate all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; b) inserimento all'articolo 10, comma 1, lettera b), del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra le tipologie contrattuali la cui stabilizzazione e' incentivabile, in quanto l'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) conserva un residuo ambito di applicazione per tale figura contrattuale, sostituita nella generalita' dei casi dal contratto di lavoro a progetto; c) modifica del richiamo interno all'articolo 20, comma 3, che va effettuato all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), e non all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) come risultante nel testo approvato in via preliminare a seguito di un mero errore materiale; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2321, con la quale e' stato approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)"; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI