(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
     Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9  agosto  2005,
n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e  di
nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare  gli  articoli  29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la
trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad   elevato   rischio   di
precarizzazione  in  rapporti   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato); 
  Visto in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge  regionale
18/2005, il quale prevede il sostegno della  Regione  all'assunzione,
alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove  attivita'
imprenditoriali e all'inserimento in qualita' di soci - lavoratori di
cooperative di: 
    a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunita'; 
    b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; 
  Visto l'articolo  48,  comma  1,  della  legge  regionale  18/2005,
disciplinante gli  interventi  di  politica  attiva  del  lavoro  che
possono essere previsti dai Piani di  gestione  delle  situazioni  di
grave difficolta' occupazionale; 
  Visto il "Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi per gli interventi di politica attiva del  lavoro  previsti
dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro)", emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n.
114, con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  alle  sopra  citate
disposizioni della legge regionale 18/2005; 
  Considerato che l'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  della  legge
regionale  18/2005  demanda  al  Programma  triennale  regionale   di
politica  del  lavoro  l'individuazione  delle  aree  di   intervento
prioritario, degli obiettivi da  perseguire  con  priorita'  e  delle
tipologie degli interventi da effettuare; 
  Considerato che  l'articolo  3,  comma  5,  della  legge  regionale
18/2005 prevede che gli interventi previsti dal  Programma  triennale
regionale di politica del lavoro  che  prevedono  la  concessione  di
incentivi siano  disciplinati  da  appostiti  regolamenti  contenenti
criteri e modalita' di concessione; 
  Vista  l'annualita'  2013  del  Programma  triennale  regionale  di
politica del lavoro 2013 - 2015, di seguito Programma, approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n. 2229; 
  Considerato che il Programma prevede, in materia di  interventi  di
politica attiva del  lavoro,  che  i  seguenti  interventi  siano  in
particolare meritevoli di conferma: 
    a)  il  sostegno  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,   alla
stabilizzazione e all'avvio di iniziative neoimprenditoriali da parte
di soggetti che abbiano perso il proprio posto di lavoro  o  rischino
di perderlo nell'ambito dei settori  riconosciuti  in  situazione  di
grave difficolta' occupazionale secondo la procedura  prevista  dalla
legge regionale 18/2005; 
    b) il sostegno alla stabilizzazione occupazionale, con estensione
del  sostegno  alla   stabilizzazione   all'ipotesi   di   successiva
assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti; 
    c) il sostegno alle assunzioni a tempo determinato di lavoratrici
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' e  lavoratori  che
abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di  eta',  per  arginare
fenomeni di vera e propria esclusione dal mercato dal lavoro; 
    d) il sostegno all'autoimprenditorialita'; 
  Considerato altresi' che il Programma prevede,  in  attuazione  del
sopra citato disposto dell'articolo 29, comma 1,  lettera  a),  della
legge regionale 18/2005 l'inserimento delle donne fra  i  beneficiari
di  tutti  gli  interventi,  indipendentemente  dall'eta'   e   dalla
pregressa durata dello stato di disoccupazione; 
  Ritenuto opportuno dare attuazione alle sopra enunciate indicazioni
contenute nel Programma tramite l'adozione di  un  nuovo  regolamento
regionale di politica attiva del lavoro; 
  Ritenuto  opportuno  prevedere  l'entrata  in  vigore   del   nuovo
regolamento  a  decorrere  dall'1  gennaio  2014,   con   contestuale
abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto  attualmente
in vigore; 
  Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute  del
28 ottobre 2013 hanno esaminato lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre  2013,  n.
2038,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli
interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli  29,
30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro),  di
seguito Regolamento; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella  seduta
di data 27 novembre 2013 ha esaminato il  testo  del  Regolamento  ai
sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale  9
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione
- autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo
parere favorevole previo recepimento delle seguenti modifiche: 
    a) inserimento all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  numero  1),
del richiamo all'articolo 7, comma  10  ter,  del  decreto  legge  20
maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236,  disciplinante  l'accesso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle imprese
assoggettate all'amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese
in crisi; 
    b)  inserimento  all'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),   del
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   tra   le
tipologie contrattuali la cui stabilizzazione  e'  incentivabile,  in
quanto l'articolo 61 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge  14  febbraio  2003,  n.  30)  conserva  un
residuo  ambito  di  applicazione  per  tale   figura   contrattuale,
sostituita nella generalita' dei  casi  dal  contratto  di  lavoro  a
progetto; 
    c) modifica del richiamo interno all'articolo 20, comma 3, che va
effettuato  all'articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  ed  f),  e  non
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) come risultante  nel  testo
approvato in via preliminare a seguito di un mero errore materiale; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  1,
lettera r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre  2013,  n.
2321, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  "Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione degli  incentivi  per  gli  interventi  di
politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33
e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)"; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per  la  concessione  e  l'erogazione
degli incentivi per gli interventi  di  politica  attiva  del  lavoro
previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela  e
la  qualita'  del  lavoro)",   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI