(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
  Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7; 
  Visto il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  30-6904  del  18
dicembre 2013; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
  1. L'accesso ai documenti amministrativi, di  cui  all'articolo  28
della legge regionale 4 luglio 2005,  n.  7  (Nuove  disposizioni  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi), consiste  nella  possibilita'  della  loro
conoscenza mediante  visione  o  estrazione  di  copia  di  documenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990. 
  2.   Non   sono   accessibili   le   informazioni    in    possesso
dell'Amministrazione   che   non   abbiano   forma    di    documento
amministrativo. 
  3. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici  o  diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale e' richiesto l'accesso. 
  4. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti  amministrativi,
materialmente  esistenti  al  momento  della  richiesta,  formati   o
detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale.  Il  diritto  di
accesso e' esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale  ha
l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali  si  chiede
di accedere. 
  5. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare  dati  in
suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 
  6.  Il  diritto   di   accesso   all'informazione   ambientale   e'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   195
(Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale). 
  7. Il diritto di accesso si intende, comunque,  realizzato  con  la
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  in  forma  integrale   dei
documenti della Regione  Piemonte,  il  deposito  o  altra  forma  di
pubblicita',   comprese   quelle   attuabili    mediante    strumenti
informatici, elettronici e telematici. 
  8. Il diritto di accesso e'  esercitato  anche  nei  confronti  dei
soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative e
per conto della Regione. 
  9. Il diritto di accesso dei consiglieri  regionali  e'  esercitato
secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto  e  delle  relative
norme attuative. 
  10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i  quali  e'
prevista  la  pubblicazione  obbligatoria  ai   sensi   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.