(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7; Visto il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-6904 del 18 dicembre 2013; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Accesso ai documenti amministrativi 1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia di documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990. 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. 3. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 4. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 5. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 6. Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). 7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale in forma integrale dei documenti della Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. 8. Il diritto di accesso e' esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative e per conto della Regione. 9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative. 10. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per l'acquisizione di documenti, informazioni e dati per i quali e' prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.