(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENZE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 1. L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, concernente gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilita', e' sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilita', come individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata puo' essere concesso in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, per il periodo di occupazione del lavoratore, sino all'80 per cento dei costi salariali. 2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilita'. 3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attivita' economica sul mercato o che svolgono attivita' meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensita'. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attivita' economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attivita' non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attivita'. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilita' separata rispetto a quella concernente l'attivita' avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria. 4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, i criteri e le modalita', anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.».