(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENZE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre  1983,  n.
                                 89 
 
  1. L'art.  2  della  legge  regionale  28  dicembre  1983,  n.  89,
concernente gli interventi per favorire l'inserimento  lavorativo  di
persone con disabilita', e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 - 1. Alle cooperative che  hanno  come  soci  o  dipendenti
persone con disabilita', come individuate dalla  legge  regionale  11
agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata
puo' essere concesso in regime de minimis, ai sensi  della  normativa
europea vigente, per il periodo di occupazione del  lavoratore,  sino
all'80 per cento dei costi salariali. 
  2. Ai  sensi  della  normativa  europea  vigente,  possono  essere,
inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80  per  cento  i
costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di
sostegno alle persone con disabilita'. 
  3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono  attivita'
economica sul mercato o che svolgono attivita' meramente locali,  non
costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo  1,  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  possono   essere
concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le
medesime intensita'. Nel caso in  cui  la  cooperativa  svolga  anche
attivita' economica o di natura non meramente locale, i contributi di
cui al presente comma sono concessi per i costi  riferiti  alle  sole
attivita' non  aventi  rilevanza  economica  o  di  natura  meramente
locale, a condizione che  il  socio  o  il  lavoratore  disabile  sia
impiegato in tali attivita'. Il beneficio  deve  essere  iscritto  in
apposita  contabilita'  separata  rispetto   a   quella   concernente
l'attivita'  avente  rilevanza  economica  o  non  meramente   locale
eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria. 
  4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa
illustrazione alla commissione consiliare competente, i criteri e  le
modalita', anche procedimentali, per la concessione dei contributi di
cui al presente articolo.».