(Pubblicata  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12  dicembre  1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai
nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo  5
il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili
da nitrati di origine  agricola,  siano  fissati  appositi  programmi
d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e  prevenire  qualsiasi
ulteriore  inquinamento  causato  direttamente  o  indirettamente  da
nitrati  di  origine  agricola,  nonche'  l'allegato  III,  il  quale
stabilisce  che  le  misure  da  inserire  nei   programmi   d'azione
comprendono norme concernenti, tra  l'altro,  i  periodi  in  cui  e'
proibita  l'applicazione  al   terreno   di   determinati   tipi   di
fertilizzanti; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) che demanda  alle  regioni  all'articolo  112  la
disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri
e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
7 aprile 2006 recante «Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152» ed in particolare l'articolo 26, commi 1 e 2, il  quale
prevede le decorrenze dei divieti  di  spandimento  sui  terreni,  il
periodo minimo di  divieto  di  novanta  o  centoventi  giorni  e  la
possibilita' per le Regioni, in relazione alle specifiche  condizioni
pedoclimatiche locali, di individuare decorrenze diverse del  divieto
e di prevedere la sospensione del divieto; 
  Visto l'articolo 19 della legge regionale 25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia  e  pesca)  che  prevede  l'adozione  dei  Programmi  d'azione
obbligatori  per   la   tutela   e   il   risanamento   delle   acque
dall'inquinamento da nitrati di origine  agricola  da  definirsi  con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione,  previa
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  presentata  di
concerto dall'Assessore regionale competente in  materia  di  risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme  urgenti  in
materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo) ed in  particolare  l'articolo  20  che  prevede
l'adozione di apposito regolamento per la  disciplina  dell'attivita'
di utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento  e  delle
acque reflue da emanarsi con decreto del  Presidente  della  Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su  proposta  presentata
di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Visto  il  Regolamento  recante  la  disciplina  dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma  d'azione  nelle
zone vulnerabili da nitrati, in  attuazione  dell'articolo  20  della
legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3,  comma  28  della  legge
regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006
emanato con proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; 
  Visto, in particolare, l'articolo 23, commi 1 e 2 del sopra  citato
regolamento  che  prevede  il  divieto  di  spandimento  nelle   zone
vulnerabili da nitrati, dal 1° novembre al 29 gennaio, dei letami, ad
esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate  con  processo
rapido a tenori di sostanza secca superiori  al  65  per  cento,  dei
concimi azotati e ammendanti organici e dei  liquami  e  delle  acque
reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture
ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente, nonche'  dal  1°
novembre al 28 febbraio, dei liquami e delle acque reflue in  terreni
non destinati a prati,  cereali  autunno-vernini,  colture  ortive  e
legnose agrarie con inerbimento permanente e  delle  deiezioni  degli
avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza  secca
superiori al 65 per cento; 
  Richiamato il comma 4 del citato articolo 23 secondo il quale nelle
zone vulnerabili da nitrati la Giunta puo'  prevedere,  in  relazione
alle specifiche condizioni pedoclimatiche, decorrenze di  divieto  di
spandimento diverse da  quelle  indicate  nel  medesimo  regolamento,
fermi restando i novanta o centoventi  giorni  complessivi,  e  puo',
altresi', disporre, su richiesta motivata e in  via  eccezionale,  la
sospensione di tale divieto, in conformita' all'articolo 26, comma 2,
del decreto del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  7
aprile 2006; 
  Dato atto che il sopra richiamato comma 4 dell'articolo 23 fa salvo
il divieto di spandimento dei  liquami  e  materiali  assimilati  nel
periodo dal 1° novembre al 29 gennaio; 
  Preso atto che gli andamenti climatici e le stagioni negli anni  di
vigenza   del   Programma   d'azione   della   Regione   sono   stati
caratterizzati    rispettivamente     da     stagioni     primaverili
particolarmente piovose che hanno ritardato le operazioni di semina e
conseguentemente  posticipato  il  periodo  di  raccolta   autunnale,
nonche' da situazioni climatiche autunnali  altrettanto  piovose  che
hanno ritardato le operazioni di raccolta, in  particolare  nell'anno
2013; 
  Considerato che il differimento della stagione di  raccolta,  anche
fino a fine ottobre o ai primi di novembre non consente di effettuare
gli spandimenti di effluenti zootecnici prima dell'aratura  invernale
entro la data del 1° novembre, termine da cui decorre il  divieto  di
spandimento invernale; 
  Dato atto che le tipologie di allevamento regionale, in  particolar
modo quelle bovine e suine, prevedono una gestione degli effluenti di
allevamento sotto forma di liquami piuttosto che di letami; 
  Dato atto, altresi', che la Regione non si e' avvalsa,  nell'ambito
delle possibilita' previste dalla direttiva 91/676/CEE, della  deroga
che consente, nelle zone vulnerabili da nitrati, di apportare fino  a
250 chilogrammi di azoto da effluenti di allevamento ad ettaro, ma di
mantenere il limite piu' restrittivo dei 170 chilogrammi di azoto  ad
ettaro; 
  Considerato, quindi, di dare la  possibilita'  agli  allevatori  di
spandere i liquami prima dell'aratura invernale e quindi prima  della
semina, da parte delle aziende zootecniche, di erbai invernali e,  da
parte di tutte le aziende agricole, di cerali autunno-vernini, che in
Regione ammontano mediamente a  circa  20.000  ettari  all'anno,  nel
rispetto dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 del proprio decreto
03/Pres./2013, del periodo minimo di divieto di spandimento di  90  o
120 giorni e delle deliberazioni della Giunta regionale  adottate  ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale; 
  Considerato che  lo  spandimento  dei  liquami  prima  dell'aratura
invernale viene effettuato  in  Regione  comunque  nel  rispetto  del
limite dei 170 chilogrammi di azoto ad ettaro garantendo in tal  modo
gli  obiettivi  di  tutela  ambientale   previsti   dalla   direttiva
91/676/CEE; 
  Ritenuto di limitare il divieto di spandimento dal 1°  novembre  al
29 gennaio ai liquami e alle acque reflue  nei  terreni  destinati  a
colture diverse da quelle di cui all'articolo 23,  comma  1,  lettera
c), ed in particolare nei terreni  non  destinati  a  prati,  cereali
autunno-vernini, colture ortive e  legnose  agrarie  con  inerbimento
permanente; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 03/Pres./2013,
sostituendo all'articolo 23, comma 4, le parole: «E'  comunque  fatto
salvo il divieto di spandimento dei liquami  e  materiali  assimilati
nel periodo dal 1° novembre  al  29  gennaio.»  dalle  seguenti:  «E'
comunque  fatto  salvo  il  divieto  di  spandimento  dei  liquami  e
materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al  29  gennaio  nei
terreni non  destinati  a  prati,  cereali  autunno-vernini,  colture
ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.»; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al  decreto  del
Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3  (Regolamento  recante
la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
e del programma  d'azione  nelle  zone  vulnerabili  da  nitrati,  in
attuazione  dell'articolo  20  della  legge  regionale  n.   16/2008,
dell'articolo  3,  comma  28  della  legge  regionale  n.  24/2009  e
dell'articolo 19 della legge  regionale  n.  17/2006)»,  allegato  al
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale   e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto  l'articolo  42  dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre  2013,  n.
2337 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013,  n.
3 (Regolamento recante la  disciplina  dell'utilizzazione  agronomica
dei  fertilizzanti  azotati  e  del  programma  d'azione  nelle  zone
vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo  20  della  legge
regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale
n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della  Regione  11  gennaio  2013,  n.  3  (Regolamento  recante   la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati  e
del  programma  d'azione  nelle  zone  vulnerabili  da  nitrati,   in
attuazione  dell'articolo  20  della  legge  regionale  n.   16/2008,
dell'articolo  3,  comma  28  della  legge  regionale  n.  24/2009  e
dell'articolo 19  della  legge  regionale  n.  17/2006)»,  nel  testo
allegato al  presente  provvedimento,  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI