(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2014) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola, nonche' l'allegato III, il quale stabilisce che le misure da inserire nei programmi d'azione comprendono norme concernenti, tra l'altro, i periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare l'articolo 26, commi 1 e 2, il quale prevede le decorrenze dei divieti di spandimento sui terreni, il periodo minimo di divieto di novanta o centoventi giorni e la possibilita' per le Regioni, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, di individuare decorrenze diverse del divieto e di prevedere la sospensione del divieto; Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Visto il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006 emanato con proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; Visto, in particolare, l'articolo 23, commi 1 e 2 del sopra citato regolamento che prevede il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dal 1° novembre al 29 gennaio, dei letami, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente, nonche' dal 1° novembre al 28 febbraio, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento; Richiamato il comma 4 del citato articolo 23 secondo il quale nelle zone vulnerabili da nitrati la Giunta puo' prevedere, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche, decorrenze di divieto di spandimento diverse da quelle indicate nel medesimo regolamento, fermi restando i novanta o centoventi giorni complessivi, e puo', altresi', disporre, su richiesta motivata e in via eccezionale, la sospensione di tale divieto, in conformita' all'articolo 26, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006; Dato atto che il sopra richiamato comma 4 dell'articolo 23 fa salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio; Preso atto che gli andamenti climatici e le stagioni negli anni di vigenza del Programma d'azione della Regione sono stati caratterizzati rispettivamente da stagioni primaverili particolarmente piovose che hanno ritardato le operazioni di semina e conseguentemente posticipato il periodo di raccolta autunnale, nonche' da situazioni climatiche autunnali altrettanto piovose che hanno ritardato le operazioni di raccolta, in particolare nell'anno 2013; Considerato che il differimento della stagione di raccolta, anche fino a fine ottobre o ai primi di novembre non consente di effettuare gli spandimenti di effluenti zootecnici prima dell'aratura invernale entro la data del 1° novembre, termine da cui decorre il divieto di spandimento invernale; Dato atto che le tipologie di allevamento regionale, in particolar modo quelle bovine e suine, prevedono una gestione degli effluenti di allevamento sotto forma di liquami piuttosto che di letami; Dato atto, altresi', che la Regione non si e' avvalsa, nell'ambito delle possibilita' previste dalla direttiva 91/676/CEE, della deroga che consente, nelle zone vulnerabili da nitrati, di apportare fino a 250 chilogrammi di azoto da effluenti di allevamento ad ettaro, ma di mantenere il limite piu' restrittivo dei 170 chilogrammi di azoto ad ettaro; Considerato, quindi, di dare la possibilita' agli allevatori di spandere i liquami prima dell'aratura invernale e quindi prima della semina, da parte delle aziende zootecniche, di erbai invernali e, da parte di tutte le aziende agricole, di cerali autunno-vernini, che in Regione ammontano mediamente a circa 20.000 ettari all'anno, nel rispetto dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 del proprio decreto 03/Pres./2013, del periodo minimo di divieto di spandimento di 90 o 120 giorni e delle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale; Considerato che lo spandimento dei liquami prima dell'aratura invernale viene effettuato in Regione comunque nel rispetto del limite dei 170 chilogrammi di azoto ad ettaro garantendo in tal modo gli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla direttiva 91/676/CEE; Ritenuto di limitare il divieto di spandimento dal 1° novembre al 29 gennaio ai liquami e alle acque reflue nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), ed in particolare nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente; Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 03/Pres./2013, sostituendo all'articolo 23, comma 4, le parole: «E' comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio.» dalle seguenti: «E' comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.»; Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2337 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI