(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2014)  
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale dell'11 agosto 2010, n.  15  (Testo  unico
delle norme regionali in materia di impianto e di  tenuta  del  libro
fondiario); 
  Visto in particolare l'art. 29, comma 1,  lettera  d)  di  suddetta
legge, che prevede l'emanazione di un regolamento di  esecuzione  che
disciplini l'accesso per via telematica alla  banca  dati  del  libro
fondiario; 
  Visto il regolamento  per  l'accesso  telematico  alla  banca  dati
informatica del libro fondiario  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,
lettera d) della legge regionale dell'11 agosto 2010,  n.  15  (Testo
unico delle norme regionale in materia di impianto e  di  tenuta  del
libro fondiario) emanato con  proprio  decreto  23  aprile  2013,  n.
092/Pres., come modificato con proprio decreto 4  novembre  2013,  n.
0210/Pres.; 
  Ritenuto   di   consentire   agli   enti   pubblici   e   categorie
professionali, aventi diritto alla consultazione ai sensi dell'art. 2
del regolamento,  modalita'  di  accesso  anche  per  il  tramite  di
organismi rappresentativi delle stesse secondo il sistema di gestione
federata dell'identita' digitale, in conformita' alle regole tecniche
emanate in attuazione dell'art. 71  del  codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre  2013,
n. 2364; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  per
l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro  fondiario
ai sensi dell'art. 29, comma 1,  lettera  d)  della  legge  regionale
dell'11 agosto 2010, n. 15 (Testo  unico  delle  norme  regionali  in
materia di impianto e di tenuta  del  libro  fondiario)  emanato  con
decreto del Presidente della Regione n. 92/2013», nel testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI