(Pubblicato nel suppl. ord.  al  Bollettino  ufficiale della  Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 31 dicembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che l'art. 3 della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6
«Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale  pubblica»  dispone  che  gli  interventi  di   edilizia
sovvenzionata sono attuati dalle aziende territoriali per  l'edilizia
residenziale (ATER) e sono diretti alla costruzione,  all'acquisto  o
al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore  della
generalita' dei cittadini; 
  Visto il proprio decreto 13 aprile  2004,  n.  0119/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il  «Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  3
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per   l'edilizia   sovvenzionata»,   e   successive   modifiche    ed
integrazioni; 
  Rilevato che l'art.  3  (Composizione  del  nucleo  familiare)  del
citato regolamento individua, tra l'altro,  i  soggetti  che  possono
presentare domanda per beneficiare  delle  agevolazioni  di  edilizia
sovvenzionata; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2445  del  20
dicembre 2013 che ha  approvato  in  via  definitiva  il  Regolamento
recante le modifiche da apportare al citato art.  3  del  regolamento
concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata al  fine  di
consentire la presentazione della domanda  di  agevolazione  anche  a
persone dello stesso sesso che gia' convivono o intendano  unirsi  in
una stabile relazione di coppia di fatto; 
  Ritenuto  di  emanare  il   regolamento   recante   «Modifiche   al
regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale  7  marzo
2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata,
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13  aprile  2004,
n. 0119/Pres.» al fine di consentire quanto prima la presentazione di
domande  ai  soggetti  che  si   trovino   nelle   condizioni   sopra
specificate; 
  Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale  n.  6/2003,  il
quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati  previo
parere vincolante della Commissione consiliare competente; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al  regolamento  di
esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  13  aprile   2004,   n.
0119/Pres.» nel testo allegato quale parte integrante  e  sostanziale
del presente provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
    Trieste, 23 dicembre 2013 
 
                            SERRACCHIANI