(Pubblicato nel suppl. ord. al  Bollettino  ufficiale  della  Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 31 dicembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che l'art. 4 della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6
«Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale  pubblica»  dispone  che  gli  interventi  di   edilizia
convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative  edilizie  e
loro consorzi e dalle  imprese,  e  sono  diretti  alla  costruzione,
all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare  alla  vendita,
assegnazione o locazione a favore della  generalita'  dei  cittadini,
posti in essere con i benefici e le agevolazioni  previsti  da  leggi
statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di  altri
organismi internazionali; 
  Visto il proprio decreto 13 aprile  2004,  n.  0121/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il  «Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  4
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per   l'edilizia   convenzionata»,   e   successive   modifiche    ed
integrazioni; 
  Rilevato che l'art.  12  (Requisiti  dei  beneficiari)  del  citato
regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare
domanda  di  acquisto  o  di  locazione   in   regime   di   edilizia
convenzionata; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2446  del  20
dicembre 2013 che ha  approvato  in  via  definitiva  il  regolamento
recante le seguenti modifiche da apportare  al  citato  art.  12  del
regolamento concernente l'edilizia convenzionata: 
    a) consentire la presentazione della domanda di contributo  anche
a persone dello stesso sesso che gia' convivono o intendano unirsi in
una stabile relazione di coppia di fatto; 
    b) consentire la presentazione della domanda di contributo  anche
in contitolarita' con soggetti minorenni al fine di  dare  attuazione
al disposto di cui all'art. 9, comma 112  della  legge  regionale  n.
27/2012 (finanziaria  regionale  2013)  relativa  al  rispetto  della
normativa sul diritto minorile; 
  Ritenuto  di  emanare  il   regolamento   recante   «Modifiche   al
regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale  7  marzo
2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia  convenzionata
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13  aprile  2004,
n. 0121/Pres.» al fine di consentire quanto prima la presentazione di
domande  ai  soggetti  che  si   trovino   nelle   condizioni   sopra
specificate; 
  Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale  n.  6/2003,  il
quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati  previo
parere vincolante della Commissione consiliare competente; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al  regolamento  di
esecuzione dell'art. 4 delle legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato  con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004,  n.  0121/Pres.»
nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
    Trieste, 23 dicembre 2013 
 
                            SERRACCHIANI