(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2013 S.O. n. 38) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprieta' della prima casa; Visto il proprio decreto 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres., con il quale e' stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni; Rilevato che l'art. 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la concessione delle garanzie integrative; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato art. 6 del regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001: a) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche a persone dello stesso sesso che gia' convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto; b) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche in contitolarita' con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9, comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile; Ritenuto di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres."; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 dicembre 2013 SERRACCHIANI