(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                  del 31 dicembre 2013 S.O. n. 38) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che l'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n.  4
(Legge finanziaria  2001)  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di  autonomia
patrimoniale e finanziaria, nella forma di  gestione  fuori  bilancio
per la concessione di garanzie integrative  di  quella  ipotecaria  a
favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui  fondiari
per l'acquisizione in proprieta' della prima casa; 
  Visto il proprio decreto 12 ottobre 2010,  n.  0218/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il  "Regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale  6/2003  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della  legge
regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni; 
  Rilevato che l'art. 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento
individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per
ottenere la concessione delle garanzie integrative; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2447  del  20
dicembre 2013 che ha  approvato  in  via  definitiva  il  Regolamento
recante le seguenti modifiche da  apportare  al  citato  art.  6  del
regolamento concernente i criteri e le modalita' per  la  concessione
delle garanzie integrative di cui all'art. 5  della  legge  regionale
4/2001: 
    a)  consentire  la  presentazione  della  domanda   di   garanzia
integrativa anche a persone dello stesso sesso che gia'  convivono  o
intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto; 
    b)  consentire  la  presentazione  della  domanda   di   garanzia
integrativa anche in contitolarita' con soggetti minorenni al fine di
dare attuazione al disposto di cui all'art. 9, comma 112 della  legge
regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa  al  rispetto
della normativa sul diritto minorile; 
  Ritenuto  di  emanare  il   Regolamento   recante   "Modifiche   al
regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003,  n.  6,
concernente i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
garanzie integrative di cui  all'art.  5  della  legge  regionale  26
febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres."; 
  Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale
stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il Regolamento recante "Modifiche al  regolamento  di
esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n.  6,  concernente  i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie  integrative
di cui all'art. 5 della legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre  2010,
n.  0218/Pres."  nel  testo  allegato  quale   parte   integrante   e
sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
    Trieste, 23 dicembre 2013 
 
                            SERRACCHIANI