(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                  del 31 dicembre 2013, S.O. n. 38) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con la presente legge la Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  nelle
more della definizione di  nuove  norme  per  i  cittadini  stranieri
immigrati, intende garantire  il  principio  di  uguaglianza  tra  le
persone di ogni provenienza e nazionalita', attivandosi per rimuovere
gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1 la  Regione,  contemperando
l'esigenza di garantire alcune  prestazioni  ai  soli  residenti  nel
territorio regionale e il principio  della  parita'  di  trattamento,
individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti
a: 
    a) perseguire il contrasto dei fenomeni  di  poverta'  e  disagio
sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n.  9
(Assestamento del bilancio 2008); 
    b) sostenere la famiglia e la genitorialita' di  cui  alla  legge
regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della
famiglia e della genitorialita'); 
    c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica; 
    d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge  regionale  2
aprile 1991, n. 14 (Norme integrative  in  materia  di  diritto  allo
studio).