(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
            Venezia Giulia S.O. n. 1 del 7 gennaio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
                       e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  19.540.430.813,01  euro,   suddivisi   in   ragione   di
6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98  euro  per
l'anno 2015  e  di  6.368.163.729,11  euro  per  l'anno  2016,  avuto
riguardo alle variazioni previste dalla Tabella  A,  a  carico  delle
unita'  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno
2014, ivi indicate. 
  2. Per le finalita' di  cui  all'art.  12,  comma  5,  della  legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita' regionale), come  sostituito  dall'art.
13, comma 1, lettera a), e' applicata la  somma  di  825.909,72  euro
quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate
di cui all'allegata Tabella N. 
  3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale
della  Regione   Friuli   Venezia   Giulia,   approvato   con   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), e dell'art. 9, comma  1,  lettera  c),  della
legge  regionale  21/2007,  nell'esercizio  2014  e'  autorizzato  il
ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella
misura massima di 88.075.000 euro, suddivisi in ragione di 28.100.000
euro per l'anno 2014 e di 59.975.000 euro per l'anno 2015. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a stipulare nell'anno 2014 uno  o  piu'  contratti  di
mutuo sino alla concorrenza di complessivi 28.100.000 euro; le  somme
rinvenienti dai mutui  sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri
previsti a carico delle unita' di bilancio dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2014-2015  e  del
bilancio per l'anno 2014, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto
relativo agli interventi  finanziabili  con  il  ricorso  al  mercato
finanziario" del bilancio  medesimo,  in  conformita'  alle  relative
autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto
di quanto previsto all'art. 3, commi da  16  a  21,  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350  (Legge  finanziaria  2004),  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  5. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a  stipulare
nell'anno 2014 contratti di mutuo sino alla concorrenza  dell'importo
corrispondente agli impegni assunti a carico dei  capitoli  di  spesa
per i quali e' stato autorizzato il ricorso  al  mercato  finanziario
mediante contrazione di mutui per gli anni 2006,  2007,  2008,  2009,
2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,
comma  2,  della  legge  regionale  18  gennaio  2006,  n.  2  (Legge
finanziaria 2006), dell'art. 1, comma 6,  della  legge  regionale  21
luglio 2006, n. 12 (Assestamento del  bilancio  2006),  dell'art.  1,
comma  2,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (Legge
finanziaria  2007),  nonche'  dell'art.  1,  comma  5,  della   legge
regionale 20 agosto 2007, n. 22  (Assestamento  del  bilancio  2007),
dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.  31
(Legge finanziaria 2008), nonche' dell'art. 1, comma 1,  lettera  b),
della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio
2008), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre  2008,
n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonche' dell'art. 1, comma  4,  della
legge regionale 23 luglio 2009,  n.  12  (Assestamento  del  bilancio
2009), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre  2009,
n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'art. 1,  comma  3,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'art.
1, comma 3, della legge regionale 29  dicembre  2011,  n.  18  (Legge
finanziaria 2012), e dell'art. 1, comma 3, della legge  regionale  31
dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nella  misura  massima
di complessivi 878.101.686,77 euro. 
  6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti
condizioni: 
    a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di  interesse
da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai
sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo  1989,  n.  66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  degli  enti
locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 144/1989; 
    b) durata non superiore ai venti anni. 
  7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi  3
e 5 e' autorizzato il ricorso alle  forme  di  finanziamento  con  la
Cassa depositi e prestiti SpA. 
  8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di
cui ai commi 3 e 5, nonche' a quanto disposto  con  il  comma  7,  e'
autorizzato,  nel  triennio  2014-2016,   il   ricorso   al   mercato
finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali  (BOR)  ai
sensi dell'art.  9,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  regionale
21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero  nell'ambito  di
operazioni regolate da legge italiana. 
  9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni: 
    a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potra'  prevedere  anche
indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione; 
    b) costo massimo determinato nelle seguenti misure: 
      1)  tasso  fisso:  Interest  Rate   Swap   pari   alla   durata
dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo  annuo
di 0,75 punti percentuali; 
      2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei  mesi,  nel  caso  di
periodicita' trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione
non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione
a parametri non monetari, il tasso di  emissione  dovra'  al  massimo
essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o  sei  mesi
maggiorato di un punto percentuale annuo; 
    c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per  cento
del valore nominale delle  obbligazioni,  a  eccezione  dei  prestiti
destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica  di
Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al
3 per cento dell'importo effettivamente collocato; 
    d) durata non inferiore a cinque anni e  non  superiore  a  venti
anni; 
    e) in relazione all'andamento del mercato  finanziario,  rimborso
alla pari mediante quote capitali  costanti  o  crescenti  a  partire
dalla data di pagamento della prima cedola. 
  10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione  politiche  economiche  e  comunitarie,  su   conforme
deliberazione della Giunta  regionale,  dispone  con  propri  decreti
l'adeguamento degli stanziamenti del  bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2014-2016 e del  bilancio  per  l'anno  2014,  in  relazione  al
ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e  8,  anche
istituendo all'uopo nel bilancio nuove unita' di bilancio di  entrata
e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli
stanziamenti delle corrispondenti  unita'  di  bilancio  relativi  al
ricavo e all'ammortamento dei prestiti. 
  11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare  garanzie  e  a
rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a
valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai
sensi   dell'art.   49   dello   Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 30,  comma
10, della legge 289/2002. 
  12. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione  politiche  economiche  e  comunitarie,  su   conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale,  puo'  disporre  con  propri
decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per
gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014,  in  relazione  al
futuro subentro nella titolarita' dei contratti  di  mutuo  stipulati
dalla soppressa  struttura  del  Commissario  per  l'emergenza  socio
economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare  e
Grado,  anche  istituendo  all'uopo  nel  bilancio  nuove  unita'  di
bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni  compensative
con gli stanziamenti delle corrispondenti unita' di bilancio relative
ai contributi disposti ai sensi dell'art. 5, comma  24,  della  legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'art. 3
della legge regionale 28 dicembre  2007,  n.  31  (Legge  finanziaria
2008), e dell'art. 4,  commi  13  e  14,  della  legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando  quanto
disposto all'art. 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012,
n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).