(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
      della Regione Liguria n. 18 Parte I del 20 novembre 2013) 
 
 
    Il CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 2008,  n.  13
  (Norme dirette  al  miglioramento  della  fruizione  delle  spiagge
  libere e della sicurezza della balneazione). 
  1. L'art. 5 della legge regionale  n.  13/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 5 (Misura del contributo). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni
anno  i  comuni  presentano  alla  Giunta  regionale  le  domande  di
ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande  sono
corredate  di  idonea  documentazione  predeterminata  con  atto  del
dirigente della struttura regionale competente. 
  2. Entro il 31 marzo il dirigente di cui al comma 1,  compilata  la
graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa. 
  3. Il contributo e' corrisposto, nei limiti dello  stanziamento  di
bilancio, nella seguente misura: 
  a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le
cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30  fino  al  50  per
cento escluso, a spiaggia libera; 
  b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le
cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o  superiore  al  50
per cento, a spiaggia libera. 
  4. I contributi di cui al comma 3 in ogni caso non possono superare
il 15 per cento delle risorse disponibili  per  quella  tipologia  di
intervento sul bilancio regionale. 
  5. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili. 
  6. I comuni che  ricevono  il  contributo  devono  presentare  agli
uffici regionali entro e non oltre il 31 dicembre dello  stesso  anno
la rendicontazione dell'avvenuto  utilizzo  dei  fondi  percepiti.  I
comuni  inadempienti  non  saranno  ammessi  a  quella  tipologia  di
contributo per l'anno successivo. 
  7. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale 28 aprile  1999,
n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di  difesa  della  costa,
ripascimento degli arenili, protezione e  osservazione  dell'ambiente
marino  e  costiero,  demanio  marittimo  e   porti)   e   successive
modificazioni ed integrazioni, per poter accedere  ai  contributi  di
cui agli articoli 2, 3 e 4 i comuni devono essere dotati di  Progetto
di utilizzo.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 18 novembre 2013 
 
                                              Il presidente: Burlando