(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in liberta'. 2. Sono disciplinati altresi' il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali. 3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'. 4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.