(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.  127
                   Speciale del 27 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  legge,  al  fine  di  realizzare  sul  territorio
regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di  vita
degli animali da affezione,  promuove  la  protezione  degli  stessi,
l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la  prevenzione  ed
il  controllo  del  randagismo  anche  nei  confronti  dei  gatti  in
liberta'. 
  2. Sono disciplinati  altresi'  il  trasporto,  la  detenzione,  il
controllo demografico, la prevenzione  delle  malattie  trasmissibili
all'uomo,  delle  malattie  proprie  delle   specie   e   di   quelle
trasmissibili agli altri animali. 
  3. Sono vietati spettacoli, gare  e  rappresentazioni  pubbliche  e
private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali  o  che
siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'. 
  4. Anche l'animale morto  o  soppresso  deve  essere  trattato  con
rispetto.