(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
            Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale n. 5/2008, come  modificata  dall'art.
                 25 della legge regionale n. 6/2009 
 
  1. Al punto 3.211 «L'Agenzia sanitaria regionale» dell'Allegato  di
cui all'art. 1 della  legge  regionale  n.  5/2008,  come  modificato
dall'art. 25 della legge  regionale  n.  6/2009,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo «L'Agenzia si  avvale
di personale comandato sia dalla Regione che dalle  Unita'  Sanitarie
Locali ovvero con contratto  a  tempo  determinato,  previo  apposito
avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo»
e' sostituito con il  seguente  «L'Agenzia  si  avvale  di  personale
comandato sia dalla Regione che dalle Unita' Sanitarie Locali  ovvero
con  contratto  a  tempo  determinato,  previo  apposito  avviso   da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con
contratto  a  tempo  indeterminato,  previo  apposito   concorso   da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»; 
    b)  al  paragrafo:  Organizzazione  il  periodo   «Al   Personale
dell'Agenzia Sanitaria si applicano le  norme  dei  C.C.N.N.L.L.  del
personale della Regione Abruzzo» e' sostituito con  il  seguente  «Al
personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti  Collettivi
Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza  medica  e  veterinaria,
della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo)
e del comparto».