(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 5/2008, come modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2009 1. Al punto 3.211 «L'Agenzia sanitaria regionale» dell'Allegato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5/2008, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unita' Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo» e' sostituito con il seguente «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unita' Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»; b) al paragrafo: Organizzazione il periodo «Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione Abruzzo» e' sostituito con il seguente «Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto».