(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Abruzzo n. 127 del 27 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Razionalizzazione delle spese per il personale 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta ed il Consiglio  regionale
incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo  delle
risorse umane e per la produttivita' di una quota  dei  minori  oneri
derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del  personale
della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2  per  cento
del monte salari annuo della stessa dirigenza, di  cui  all'art.  15,
comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie  locali
dell'1° aprile 1999, moltiplicato per il numero  dei  posti  ridotti.
L'importo di tale incremento deve  corrispondere  a  quello  relativo
alla riduzione  del  fondo  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato della dirigenza. 
  2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza  di
processi    di    riorganizzazione     finalizzati     all'incremento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale  ed
il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione  stabile  del
fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
L'importo della relativa riduzione puo' incrementare  stabilmente  il
fondo per le politiche di sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttivita' del personale non dirigente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  agli
enti dipendenti dalla Regione.