(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 del 27 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Razionalizzazione delle spese per il personale 1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'art. 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1° aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione puo' incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale non dirigente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.