(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
           Siciliana (Parte I) n. 55 del 13 dicembre 2013) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Acquisto dei servizi dalla societa' partecipata 
                      Servizi ausiliari Sicilia 
 
  1. La spesa complessiva  a  carico  dell'Amministrazione  regionale
destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi  acquisiti  in
convenzione dalla  societa'  consortile  Servizi  ausiliari  Sicilia,
risultante dalla definizione  delle  procedure  di  riordino  di  cui
all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12  maggio
2010, n. 11, e' determinata, per il  periodo  dall'1  gennaio  al  30
aprile 2014, nella misura massima di 19.178 migliaia di euro, di  cui
14.642  migliaia   di   euro   per   i   servizi   resi   in   favore
dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali  consorziati
(UPB 4.2.1.1.2, capitolo  212533)  4.535  migliaia  di  euro  per  il
finanziamento da parte della Regione di una quota  non  superiore  al
62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli  enti  del
settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539). 
  2. Agli oneri di cui  al  comma  1  si  provvede,  per  l'esercizio
finanziario 2014, mediante utilizzo,  per  l'importo  corrispondente,
dell'accantonamento  1001  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto nel bilancio triennale 2013- 2015 nello stato di  previsione
della spesa dell'Assessorato regionale dell'economia (UPB 4.2.1.5.2). 
  3.  I  contratti  di   servizio,   stipulati   dall'Amministrazione
regionale con le societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo, devono  contenere  apposita  clausola  volta  a  prevedere
l'obbligo dell'adeguamento delle condizioni  contrattuali  al  budget
annualmente  stabilito  con   legge   finanziaria   per   l'anno   di
riferimento, da attuare anche mediante la modifica  delle  condizioni
contrattuali del personale delle societa' medesime.