(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 55 del 13 dicembre 2013) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Acquisto dei servizi dalla societa' partecipata Servizi ausiliari Sicilia 1. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla societa' consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' determinata, per il periodo dall'1 gennaio al 30 aprile 2014, nella misura massima di 19.178 migliaia di euro, di cui 14.642 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) 4.535 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539). 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l'importo corrispondente, dell'accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013- 2015 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'economia (UPB 4.2.1.5.2). 3. I contratti di servizio, stipulati dall'Amministrazione regionale con le societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l'obbligo dell'adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l'anno di riferimento, da attuare anche mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle societa' medesime.