(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 2 del 10 gennaio 2014) (n. 1) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del sistema delle imprese d'informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificita' del territorio e presupposto per lo sviluppo di un'effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali. 2. In attuazione dei principi richiamati al comma 1, la Regione promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l'innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalita' degli operatori. 3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.