(Pubblicata nel Suppl. ord. alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
        Siciliana (Parte I) n. 2 del 10 gennaio 2014) (n. 1) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione riconosce e  promuove  il  ruolo  del  sistema  delle
imprese  d'informazione  locale,  quale  presidio  fondamentale   per
assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata
alle specificita' del territorio e presupposto  per  lo  sviluppo  di
un'effettiva trasparenza e di una partecipazione  democratica  attiva
alla formazione dei processi decisionali. 
  2. In attuazione dei principi richiamati al  comma  1,  la  Regione
promuove appositi interventi  per  assicurare  il  rafforzamento  del
sistema  dell'informazione  locale  e  regionale  e  contrastare   lo
squilibrio  territoriale,  sostenere  l'innovazione   tecnologica   e
tutelare  i  livelli  occupazionali  e  le   professionalita'   degli
operatori. 
  3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le  forme
previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti  di
Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  (TFUE),  sono  attuati  secondo  procedure   di
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non  discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.