(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del 30 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 66/2012) 1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 «Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo» sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, all'elenco dei comuni la lettera e) dopo «Secinaro» e' sostituita dalla virgola e dopo «Tione degli Abruzzi» sono aggiunti: «, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito».