(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA a) visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; b) visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1); c) vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2547 del 5 dicembre 2013 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) e disposizione attuativa dell'art. 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i periodi di avviamento e di arresto degli scarichi, nonche' per l'eventualita' di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, si applica quanto stabilito dall'art. 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo (Norme in materia ambientale); in particolare, le specifiche deroghe ai limiti previste dal predetto art. 101 possono essere concesse dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, nell'autorizzazione medesima o in un provvedimento successivo, su richiesta motivata del soggetto interessato, previa verifica di compatibilita' con il ricettore».