(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  a) visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  b) visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio  2002,
n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in
ambito  provinciale  di  norme   statali   in   materia   di   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55  della  legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1); 
  c) vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2547  del  5
dicembre  2013  recante  ad  oggetto  «Approvazione  del  regolamento
recante: "Modificazioni al decreto del Presidente della provincia  13
maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari  per  la  prima
applicazione in ambito provinciale di norme  statali  in  materia  di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55  della
legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)  e  disposizione  attuativa
dell'art. 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19  (legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)"»; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente 
            della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 9-99/Leg. del 2002 e' inserito il seguente: «3-bis.  Per
i periodi di avviamento e di  arresto  degli  scarichi,  nonche'  per
l'eventualita' di guasti  e  per  gli  ulteriori  periodi  transitori
necessari per il ritorno alle condizioni di regime, si applica quanto
stabilito dall'art.  101,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  (Norme  in  materia  ambientale);  in  particolare,   le
specifiche deroghe ai limiti previste dal predetto art.  101  possono
essere    concesse    dall'autorita'    competente    al     rilascio
dell'autorizzazione,   nell'autorizzazione   medesima   o    in    un
provvedimento  successivo,  su  richiesta   motivata   del   soggetto
interessato, previa verifica di compatibilita' con il ricettore».