(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 106 del 27 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore commercio» e successive modifiche. 1. All'art. 48 della l.r. n. 33/1999, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «a partire dal giorno 5 del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di inizio di cui al comma 1-bis.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.».