(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                    n. 106 del 27 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999,  n.  33
  «Disciplina relativa al settore commercio» e successive modifiche. 
  1. All'art. 48 della l.r. n. 33/1999,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 10, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19
(Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «a partire dal  giorno  5  del  mese  di
gennaio per il periodo invernale e  dal  primo  sabato  del  mese  di
luglio per il periodo estivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
decorrere dalla data di inizio di cui al comma 1-bis.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le  date  di  inizio  delle  vendite  di  fine  stagione,
invernali ed estive, sono  stabilite  annualmente  con  deliberazione
della Giunta regionale, previo parere  della  commissione  consiliare
competente. In  caso  di  mancata  adozione  della  deliberazione  si
intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.».