(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 dell'11 luglio 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al capo II del titolo V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale». 1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'art. 65 e' inserito il seguente: «5-bis. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalla strutture regionali di cui all'art. 71 dell'indirizzo normativo regionale come previsto nell'allegato A, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per la legislazione istituito dall'art. 7-bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale)». b) alla rubrica del capo II del titolo V dopo la parola: «disciplina» sono inserite le seguenti: «del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attivita' regolamentare,»; c) dopo la sezione I e' inserita la seguente: «Sezione I-bis - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attivita' regolamentare.». d) dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti: «Art.71-bis (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attivita' regolamentare, nonche' le forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come: a) l'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR); b) la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; c) la manutenzione ed il riordino della normativa; d) le clausole valutative. Art.71-ter (Criteri generali). - 1. La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessita' ed urgenza. 2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare e' avviata dalle direzioni regionali competenti per materia secondo quanto disposto nella presente sezione e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali: a) chiarezza, organicita' e semplicita' delle forme; b) snellezza delle procedure; c) proporzionalita' ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Art.71-quater (Analisi dell' impatto della regolamentazione). - 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attivita' dei cittadini e delle imprese, nonche' sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale. 3. In fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessita' o ampiezza sono, di norma, sottoposti al l'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'art. 71-quinquies e di esenzione di cui all'art. 71-sexies. 4. La redazione della relazione AIR e' preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi. 5. Le direzioni regionali competenti per materia provvedono alla redazione della relazione AIR, in conformita' allo schema A, di cui all'allegato F-bis, come suddiviso nelle seguenti sezioni: a) Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi; b) Sezione 2. Le procedure di consultazione; c) Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento, denominata «opzione zero»; d) Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio; e) Sezione 5. La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese; f) Sezione 6. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta; g) Sezione 7. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitivita'; h) Sezione 8. Le modalita' attuative dell'intervento regolatorio. 6. Le direzioni regionali competenti per materia comunicano all'ufficio legislativo di cui all'allegato A l'avvio dell'istruttoria dell'iniziativa legislativa o regolamentare per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui al comma 1, indicando uno o piu' referenti per l'attivita'. Art 71-quinquies (Casi e modalita' di esclusione dell'AIR). - 1. L'AIR e' preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di: a) modifiche dello statuto; b) leggi in materia elettorale; c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravi o nuovi costi; d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa; e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonche' disposizioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee; f) testi unici; g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. 2. La causa di esclusione dall'AIR, opportunamente motivata, e' comunicata dalla direzione regionale competente all'avvio dell'intervento normativo alla struttura di cui all'art. 71-octies, che verifica la sussistenza della causa di esclusione e puo' chiedere chiarimenti entro dieci giorni dalla ricezione. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione ovvero dei chiarimenti eventualmente richiesti, l'esclusione si intende ammessa. 3. La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali e' esclusa l'AIR ai sensi del comma 1, in ogni caso, contiene: a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo; b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonche' la stima dei principali costi di adeguamento attesi. Art. 71-sexies (Richiesta di esenzione dall'AIR). - 1. La direzione regionale competente per materia puo' richiedere alla struttura di cui all'art. 71-octies, secondo le modalita' di cui all'art. 71-quinquies, comma 2, l'esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati: a) costi di adeguamento attesi di scarsa entita', tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari; b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale; c) numero esiguo dei destinatari. 2. La richiesta di esenzione dall'AIR e' adeguatamente motivata e contiene le seguenti informazioni: a) descrizione dell'intervento regolativo; b) stima dei principali costi di adeguamento attesi, effettuata considerando anche la relativa estensione temporale e la loro distribuzione tra categorie di destinatari, indicando le fonti informative utilizzate; c) indicazione delle risorse pubbliche necessarie per l'attuazione dell'intervento; d) i soggetti eventualmente consultati e i principali risultati emersi, in riferimento: 1) alla consultazione delle amministrazioni e degli enti pubblici detentori, in ragione della loro missione, dei dati ritenuti rilevanti; 2) alla consultazione dei destinatari principali, anche attraverso associazioni di categoria o enti esponenziali delle medesime. 3. Per gli atti che disciplinano piu' materie o si riferiscono a piu' settori, l'esenzione di cui al comma 1 puo' essere richiesta anche con riferimento a singole disposizioni. 4. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene, in ogni caso, il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative sulla base di quanto previsto dalle lettere da a) a d) del comma 2. La stessa relazione indica sinteticamente la necessita' dell'intervento normativo. 5. Si procede comunque all'effettuazione dell'AIR ove sia richiesto dalla Giunta regionale o dalle commissioni consiliari competenti. Art. 71-septies (Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR). - 1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, in particolare, consiste nella verifica a posteriori, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attivita' dei cittadini, delle imprese nonche' sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento. 2. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale. 3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede la redazione di un apposita griglia metodologica in conformita' allo schema B di cui all'allegato F-bis, come suddivisa nelle seguenti sezioni: a) Sezione introduttiva; b) Sezione 1. Raggiungimento finalita'; c) Sezione 2. Costi prodotti; d) Sezione 3. Effetti prodotti; e) Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni; f) Sezione 5. Criticita'; g) Sezione 6. Sintesi della VIR. Conclusioni. 4. La VIR e' svolta dalla direzione regionale cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. Tale direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR. 5. La VIR e' documentata in apposita relazione, di seguito denominata relazione VIR, che da' atto degli esiti delle seguenti attivita': a) verifica del grado di raggiungimento delle finalita' poste alla base delle politiche di settore, nonche' dei relativi atti normativi e specificate nelle rispettive relazioni AIR; b) valutazione dei principali effetti prodotti sui destinatari pubblici e privati degli atti sottoposti a verifica; c) individuazione di eventuali criticita' e loro riconducibilita' a lacune degli atti sottoposti a verifica, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione degli atti stessi; d) valutazione dei benefici prodotti; e) valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sulle liberta' dei soggetti dell'ordinamento giuridico; f) eventuale indicazione di misure integrative o correttive. 6. Ai fini della VIR l'amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ed ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli effetti degli atti oggetto di VIR. Sono comunque considerati gli esiti della misurazione degli oneri amministrativi come previsto all'art. 71-nonies. 7. La relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attivita' di monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo. 8. La relazione VIR e' inviata alla struttura di cui all'art. 71-octies che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi e consultazione in essa documentate ed e' pubblicata sul sito dell'amministrazione regionale. 9. La direzione regionale che ha curato la VIR tiene conto dei risultati emersi al fine di valutare, nel corso di successive AIR, l'impatto delle opzioni considerate, con particolare riguardo all'opzione zero. Art. 71-octies (Raccordo e supporto per AIR e VIR). - 1. L'ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale. A tal fine e' redatta anche un'apposita scheda di controllo. 2. L'ufficio legislativo, al fine di verificare l'adeguatezza e la completezza delle attivita' svolte per l'AIR e la VIR, puo' richiedere, in particolare, integrazioni e chiarimenti alle direzioni regionali competenti. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' istituita, nell'ambito dell'ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3. Art. 71-nonies (Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi). - 1. L'ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure per la misurazione degli oneri amministrativi, in armonia con quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 65, comma 5-bis. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio legislativo verifica, anche attraverso un'apposita scheda di controllo, che nei diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, gli eventuali oneri amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese siano corrispondentemente compensati con la riduzione o l'eliminazione di altrettanti oneri. La verifica di cui al comma 1 e' finalizzata, altresi', a fornire orientamenti alla Giunta regionale sull'adozione di eventuali misure di semplificazione. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' istituita, nell'ambito dell'ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3. Art. 71-decies (Manutenzione e riordino costanti della normativa). - 1. La Giunta regionale promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale con particolare riferimento a: a) correzione di errori materiali o imprecisioni linguistiche; b) adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni; c) adeguamento ai contenuti obbligatori derivanti da disposizioni comunitari; d) adeguamento a sentenze; e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali; f) implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative. Art. 71-undecies (Clausole valutative). - 1. Le clausole valutative, introdotte dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficolta' e criticita' emerse in fase di applicazione. 2. Nelle clausole valutative di cui al comma 1 sono, in particolare, indicati: a) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni; b) le modalita' e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse informazioni; c) le risorse finanziarie. Art. 71-duodecies (Disciplina generale delle consultazioni). - 1. Il quadro informativo dell'AIR e della VIR e' integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione regionale competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti. 2. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'amministrazione e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. 3. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonche' curando la chiarezza e sinteticita' dei documenti usati durante il loro svolgimento. 4. Al fine di conseguire la necessaria economicita', chiarezza e sinteticita' degli interventi partecipativi, le direzioni regionali competenti per materia di cui al comma 1, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi. Art. 71-terdecies (Conclusione dell'istruttoria). - 1. Il testo normativo, redatto ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, corredato della relazione AIR, secondo quanto previsto dagli articoli 71-quater, 71-quinquies e 71-sexies, e della verifica relativa al contenimento degli oneri amministrativi di cui all'art. 71-nonies, e' inviato dalla direzione regionale competente per materia all'ufficio legislativo per il necessario coordinamento dell'attivita' normativa. Effettuato il coordinamento formale e sostanziale, l'ufficio legislativo rinvia il testo alla direzione regionale proponente che provvede alla sua trasmissione, nella versione finale, alla Segreteria della Giunta regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.».