(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Lazio n. 56 dell'11 luglio 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
Modifiche al capo  II  del  titolo  V  del  regolamento  regionale  6
  settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici  e
  dei servizi della Giunta regionale». 
  1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento  di
organizzazione degli uffici e dei  servizi  della  Giunta  regionale)
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 5 dell'art. 65 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegate
agli schemi di deliberazione, devono essere redatte  dalla  strutture
regionali di cui all'art. 71 dell'indirizzo normativo regionale  come
previsto nell'allegato A, avvalendosi anche della collaborazione  del
Comitato  per  la  legislazione   istituito   dall'art.   7-bis   del
regolamento regionale 5 agosto 2005,  n.  17  (Norme  in  materia  di
affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni
all'amministrazione regionale)». 
    b) alla rubrica  del  capo  II  del  titolo  V  dopo  la  parola:
«disciplina» sono inserite le seguenti: «del procedimento legislativo
di iniziativa della Giunta regionale, dell'attivita' regolamentare,»; 
    c) dopo la sezione I e' inserita la seguente:  «Sezione  I-bis  -
Disciplina del procedimento legislativo di  iniziativa  della  Giunta
regionale e dell'attivita' regolamentare.». 
    d) dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.71-bis (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. La  presente
sezione, in armonia con la normativa statale in  materia,  disciplina
l'istruttoria relativa  al  procedimento  legislativo  di  iniziativa
della Giunta regionale e  dell'attivita'  regolamentare,  nonche'  le
forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come: 
      a) l'analisi  preventiva  dell'impatto  sulla  regolamentazione
(AIR) e la verifica successiva  dell'impatto  della  regolamentazione
(VIR); 
      b) la misurazione e la riduzione degli oneri  amministrativi  a
carico dei cittadini e delle imprese; 
      c) la manutenzione ed il riordino della normativa; 
      d) le clausole valutative. 
    Art.71-ter (Criteri generali). - 1. La Giunta regionale  esercita
l'iniziativa legislativa e la  funzione  regolamentare  programmando,
annualmente, le iniziative normative di  competenza,  fatti  salvi  i
casi di necessita' ed urgenza. 
    2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e  regolamentare  e'
avviata dalle direzioni  regionali  competenti  per  materia  secondo
quanto  disposto  nella  presente  sezione   e   nel   rispetto,   in
particolare, dei seguenti criteri generali: 
      a) chiarezza, organicita' e semplicita' delle forme; 
      b) snellezza delle procedure; 
      c) proporzionalita' ed adeguatezza degli  interventi  normativi
alla dimensione dei destinatari,  con  particolare  riferimento  alle
micro, piccole e medie imprese. 
    Art.71-quater (Analisi dell' impatto della  regolamentazione).  -
1.  L'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione   (AIR),   quale
strumento di valutazione ex ante degli effetti  politiche  pubbliche,
opera come supporto alle decisioni dell'organo  politico  di  vertice
dell'amministrazione  in  ordine   all'opportunita'   dell'intervento
normativo. 
    2. L'AIR consiste in una valutazione,  mediante  comparazione  di
opzioni  alternative,  degli  effetti  che  l'ipotesi  di  intervento
normativo fa ricadere sulle attivita' dei cittadini e delle  imprese,
nonche' sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni
pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale. 
    3. In fase di elaborazione, le proposte di atti  normativi  della
Giunta regionale di particolare  complessita'  o  ampiezza  sono,  di
norma, sottoposti al  l'AIR,  salvo  i  casi  di  esclusione  di  cui
all'art. 71-quinquies e di esenzione di cui all'art. 71-sexies. 
    4. La redazione della relazione AIR e' preceduta da una  adeguata
istruttoria a cura della direzione regionale competente  per  materia
comprensiva  di  fasi  di  consultazione,  anche  telematica,   delle
principali categorie  di  soggetti  pubblici  e  privati  destinatari
diretti  ed  indiretti  delle  proposte  di  regolamentazione.   Tale
redazione deve sempre indicare le fonti da cui  sono  tratti  i  dati
utilizzati per l'analisi. 
    5. Le direzioni regionali competenti per materia provvedono  alla
redazione della relazione AIR, in conformita' allo schema A,  di  cui
all'allegato F-bis, come suddiviso nelle seguenti sezioni: 
      a) Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi; 
      b) Sezione 2. Le procedure di consultazione; 
      c) Sezione 3. La valutazione dell'opzione  di  non  intervento,
denominata «opzione zero»; 
      d) Sezione 4.  La  valutazione  delle  opzioni  alternative  di
intervento regolatorio; 
      e) Sezione  5.  La  valutazione  dell'impatto  economico  sulle
micro, piccole e medie imprese; 
      f)  Sezione  6.  La  giustificazione  dell'opzione  regolatoria
proposta; 
      g)  Sezione   7.   L'incidenza   sul   corretto   funzionamento
concorrenziale del mercato e sulla competitivita'; 
      h)  Sezione   8.   Le   modalita'   attuative   dell'intervento
regolatorio. 
  6.  Le  direzioni  regionali  competenti  per  materia   comunicano
all'ufficio   legislativo   di    cui    all'allegato    A    l'avvio
dell'istruttoria  dell'iniziativa  legislativa  o  regolamentare  per
l'acquisizione  degli  elementi  finalizzati  alla  redazione   della
relazione AIR di cui al comma 1, indicando uno o piu'  referenti  per
l'attivita'. 
    Art 71-quinquies (Casi e modalita' di esclusione dell'AIR). -  1.
L'AIR e' preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di: 
      a) modifiche dello statuto; 
      b) leggi in materia elettorale; 
      c)  normativa  di  recepimento  comunitario  che  non  comporti
aggravi o nuovi costi; 
      d) leggi di approvazione di bilancio  e  di  rendiconto,  della
legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa; 
      e)  disposizioni  transitorie  e  di   coordinamento,   nonche'
disposizioni interpretative di norme previgenti o  di  adeguamento  a
decisioni giurisprudenziali nazionali o europee; 
      f) testi unici; 
      g)    disposizioni     in     materia     di     organizzazione
dell'amministrazione regionale. 
    2. La causa di esclusione dall'AIR, opportunamente  motivata,  e'
comunicata   dalla   direzione   regionale    competente    all'avvio
dell'intervento normativo alla struttura di cui  all'art.  71-octies,
che verifica la sussistenza della causa di esclusione e puo' chiedere
chiarimenti entro dieci giorni dalla ricezione. Decorsi dieci  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  dell'esclusione  ovvero   dei
chiarimenti eventualmente richiesti, l'esclusione si intende ammessa. 
    3. La relazione illustrativa che accompagna  gli  atti  normativi
per i quali e' esclusa l'AIR ai sensi del  comma  1,  in  ogni  caso,
contiene: 
      a)  l'individuazione  dei  destinatari   pubblici   e   privati
dell'intervento normativo; 
      b) la descrizione dei principali effetti  positivi  e  negativi
per i  destinatari  pubblici  e  privati  dell'intervento  normativo,
nonche' la stima dei principali costi di adeguamento attesi. 
    Art.  71-sexies  (Richiesta  di  esenzione  dall'AIR).  -  1.  La
direzione regionale  competente  per  materia  puo'  richiedere  alla
struttura di cui all'art. 71-octies,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 71-quinquies, comma 2, l'esenzione  dall'AIR,  in  relazione
all'oggettiva minor rilevanza  dell'impatto  dell'intervento  desunta
dai seguenti elementi, congiuntamente considerati: 
      a) costi di adeguamento attesi di scarsa entita', tenuto  conto
dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie  dei
destinatari; 
      b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale; 
      c) numero esiguo dei destinatari. 
    2. La richiesta di esenzione dall'AIR e' adeguatamente motivata e
contiene le seguenti informazioni: 
      a) descrizione dell'intervento regolativo; 
      b) stima dei principali costi di adeguamento attesi, effettuata
considerando  anche  la  relativa  estensione  temporale  e  la  loro
distribuzione  tra  categorie  di  destinatari,  indicando  le  fonti
informative utilizzate; 
      c)  indicazione  delle   risorse   pubbliche   necessarie   per
l'attuazione dell'intervento; 
      d) i soggetti eventualmente consultati e i principali risultati
emersi, in riferimento: 
        1) alla consultazione  delle  amministrazioni  e  degli  enti
pubblici detentori, in ragione della loro missione, dei dati ritenuti
rilevanti; 
        2)  alla  consultazione  dei  destinatari  principali,  anche
attraverso  associazioni  di  categoria  o  enti  esponenziali  delle
medesime. 
  3. Per gli atti che disciplinano piu' materie o  si  riferiscono  a
piu' settori, l'esenzione di cui al comma  1  puo'  essere  richiesta
anche con riferimento a singole disposizioni. 
  4.  La  relazione  illustrativa  che  accompagna  il  provvedimento
contiene, in ogni caso, il riferimento alla disposta esenzione e alle
sue ragioni  giustificative  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle
lettere  da  a)  a  d)  del  comma  2.  La  stessa  relazione  indica
sinteticamente la necessita' dell'intervento normativo. 
  5. Si procede comunque all'effettuazione dell'AIR ove sia richiesto
dalla Giunta regionale o dalle commissioni consiliari competenti. 
  Art. 71-septies (Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR).
- 1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto
strumento di  valutazione  ex  post  degli  effetti  delle  politiche
pubbliche, in particolare, consiste nella verifica a posteriori,  del
raggiungimento delle finalita'  e  nella  stima  dei  costi  e  degli
effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e  delle
previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali
in  particolare  l'AIR  e  l'analisi  di  impatto   economico   della
regolamentazione  in  materia  di  micro,  piccola  e  media  impresa
(AIEPI),  al  fine   di   verificare   l'effettivo   impatto,   anche
concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle
attivita' dei cittadini, delle imprese nonche' sull'organizzazione  e
sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento. 
  2. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore
dell'atto  normativo  e,  successivamente,  si  svolge  con   cadenza
biennale. 
  3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede  la  redazione
di un apposita griglia metodologica in conformita' allo schema  B  di
cui all'allegato F-bis, come suddivisa nelle seguenti sezioni: 
    a) Sezione introduttiva; 
    b) Sezione 1. Raggiungimento finalita'; 
    c) Sezione 2. Costi prodotti; 
    d) Sezione 3. Effetti prodotti; 
    e) Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni; 
    f) Sezione 5. Criticita'; 
    g) Sezione 6. Sintesi della VIR. Conclusioni. 
  4.  La  VIR  e'  svolta  dalla  direzione  regionale  cui   compete
l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di  verifica.  Tale
direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei
dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare  riguardo
ai dati relativi  agli  indicatori  di  efficacia  individuati  nelle
corrispondenti AIR. 
  5.  La  VIR  e'  documentata  in  apposita  relazione,  di  seguito
denominata relazione VIR, che da' atto  degli  esiti  delle  seguenti
attivita': 
    a) verifica del grado di  raggiungimento  delle  finalita'  poste
alla base delle politiche  di  settore,  nonche'  dei  relativi  atti
normativi e specificate nelle rispettive relazioni AIR; 
    b) valutazione dei principali effetti  prodotti  sui  destinatari
pubblici e privati degli atti sottoposti a verifica; 
    c) individuazione di eventuali criticita' e loro riconducibilita'
a lacune degli atti sottoposti a verifica, ovvero a problemi relativi
alla fase di attuazione degli atti stessi; 
    d) valutazione dei benefici prodotti; 
    e) valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato,  sui
processi  di  liberalizzazione  e   sulle   liberta'   dei   soggetti
dell'ordinamento giuridico; 
    f) eventuale indicazione di misure integrative o correttive. 
  6. Ai fini della VIR l'amministrazione tiene conto dei risultati di
eventuali ed ulteriori analisi, comunque denominate, previste per  il
monitoraggio e la valutazione degli effetti  degli  atti  oggetto  di
VIR. Sono comunque considerati  gli  esiti  della  misurazione  degli
oneri amministrativi come previsto all'art. 71-nonies. 
  7. La relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative
utilizzate nel corso della verifica, tenuto  conto  delle  risultanze
delle  consultazioni  svolte   e   dando   atto   dell'attivita'   di
monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo. 
  8. La relazione VIR e'  inviata  alla  struttura  di  cui  all'art.
71-octies che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita'
di analisi e consultazione in essa documentate ed e'  pubblicata  sul
sito dell'amministrazione regionale. 
  9. La direzione regionale che ha curato  la  VIR  tiene  conto  dei
risultati emersi al fine di valutare, nel corso  di  successive  AIR,
l'impatto  delle  opzioni  considerate,  con   particolare   riguardo
all'opzione zero. 
    Art. 71-octies  (Raccordo  e  supporto  per  AIR  e  VIR).  -  1.
L'ufficio legislativo  assicura  il  raccordo  ed  il  supporto  alle
direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e  sovrintendendo
all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e  della  VIR
ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza  della
Giunta regionale. A tal fine e' redatta anche un'apposita  scheda  di
controllo. 
    2. L'ufficio legislativo, al fine di verificare  l'adeguatezza  e
la completezza delle attivita'  svolte  per  l'AIR  e  la  VIR,  puo'
richiedere, in particolare, integrazioni e chiarimenti alle direzioni
regionali competenti. 
    3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,  e'
istituita,   nell'ambito   dell'ufficio   legislativo,    un'apposita
struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3. 
    Art. 71-nonies (Raccordo e supporto  per  il  contenimento  degli
oneri  amministrativi).  -  1.  L'ufficio  legislativo  assicura   il
raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per il  contenimento
degli oneri amministrativi a carico dei cittadini  e  delle  imprese,
coordinando e sovrintendendo  all'applicazione  delle  metodologie  e
procedure per la misurazione degli oneri amministrativi,  in  armonia
con quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione  tributaria),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133 e dall'art. 65, comma 5-bis. 
    2. Ai fini di cui al comma  1,  l'ufficio  legislativo  verifica,
anche attraverso un'apposita scheda di  controllo,  che  nei  diversi
interventi normativi, di iniziativa  o  di  competenza  della  Giunta
regionale, gli eventuali oneri amministrativi introdotti a carico  di
cittadini ed imprese  siano  corrispondentemente  compensati  con  la
riduzione o l'eliminazione di altrettanti oneri. La verifica  di  cui
al comma 1 e' finalizzata,  altresi',  a  fornire  orientamenti  alla
Giunta   regionale   sull'adozione    di    eventuali    misure    di
semplificazione. 
    3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,  e'
istituita,   nell'ambito   dell'ufficio   legislativo,    un'apposita
struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3. 
    Art.  71-decies   (Manutenzione   e   riordino   costanti   della
normativa).  -  1.  La  Giunta  regionale   promuove   la   periodica
manutenzione dell'ordinamento  normativo  regionale  con  particolare
riferimento a: 
      a) correzione di errori materiali o imprecisioni linguistiche; 
      b) adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni; 
      c)  adeguamento   ai   contenuti   obbligatori   derivanti   da
disposizioni comunitari; 
      d) adeguamento a sentenze; 
      e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali; 
      f) implementazione della  normativa  regionale  vigente,  sulla
base degli esiti della  valutazione  dopo  la  verifica  dell'impatto
della regolazione e  delle  informazioni  e  dei  dati  emersi  dalle
clausole valutative. 
    Art.  71-undecies  (Clausole  valutative).  -  1.   Le   clausole
valutative, introdotte dall'art. 7, comma 2, lettera b)  della  legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio  2007)  sono  disposizioni   normative   finalizzate   ad
acquisire  gli  elementi  utili  a  comprendere  gli  effetti   della
regolazione sui destinatari e le eventuali difficolta'  e  criticita'
emerse in fase di applicazione. 
    2.  Nelle  clausole  valutative  di  cui  al  comma  1  sono,  in
particolare, indicati: a) i soggetti preposti alla  produzione  delle
informazioni; 
      b) le modalita' e i tempi per l'elaborazione e la  trasmissione
delle stesse informazioni; 
      c) le risorse finanziarie. 
    Art. 71-duodecies (Disciplina generale delle consultazioni). - 1.
Il quadro  informativo  dell'AIR  e  della  VIR  e'  integrato  dagli
elementi emersi in sede  di  consultazione,  mediante  la  quale,  la
direzione   regionale   competente   per   materia    all'istruttoria
dell'iniziativa legislativa e regolamentare  acquisisce  da  soggetti
pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua
attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili
contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai  dati  e  alle
valutazioni dei possibili effetti attesi,  e,  nel  caso  della  VIR,
riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e  dei  suoi
principali impatti. 
    2. I contributi forniti dai soggetti consultati sono  finalizzati
ad arricchire le informazioni  a  disposizione  dell'amministrazione,
senza obbligo di riscontro per l'amministrazione e non  costituiscono
vincolo per l'istruttoria normativa. 
    3. Le consultazioni si svolgono secondo principi di  trasparenza,
chiarezza  e  completezza   di   informazione   nell'esposizione   di
posizioni,  analisi  e  proposte,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
speditezza  connesse  al  processo  di  produzione  normativa,  e  di
congruenza  dei  temi  introdotti  rispetto  alle  questioni  oggetto
dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono  gestite,
tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta  e
privilegiando  soluzioni  meno  onerose  per  i  consultati,  nonche'
curando la chiarezza e sinteticita' dei documenti  usati  durante  il
loro svolgimento. 
    4. Al fine di conseguire la necessaria economicita', chiarezza  e
sinteticita' degli interventi partecipativi, le  direzioni  regionali
competenti per materia di cui al  comma  1,  in  via  generale  o  in
relazione  a  ciascuna  consultazione,   elaborano   preventivamente,
modelli  tipizzati,  ad  uso   vincolato,   di   proposizione   delle
osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte
sintetiche a questionari pertinenti, sia  in  forma  di  commenti  di
lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza
e congruenza degli interventi stessi. 
    Art. 71-terdecies (Conclusione dell'istruttoria). - 1.  Il  testo
normativo, redatto ai sensi  dell'art.  65,  comma  5-bis,  corredato
della  relazione  AIR,  secondo  quanto   previsto   dagli   articoli
71-quater, 71-quinquies e 71-sexies, e  della  verifica  relativa  al
contenimento degli oneri amministrativi di cui all'art. 71-nonies, e'
inviato dalla direzione regionale competente per materia  all'ufficio
legislativo per il necessario coordinamento dell'attivita' normativa.
Effettuato  il  coordinamento  formale   e   sostanziale,   l'ufficio
legislativo rinvia il testo alla direzione regionale  proponente  che
provvede  alla  sua  trasmissione,  nella   versione   finale,   alla
Segreteria della Giunta regionale  per  l'iscrizione  all'ordine  del
giorno della prima seduta utile.».