(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 10 settembre 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, «Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo» 1. Al regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, «Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo» sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 5, le parole: «rispettivamente per i direttori di dipartimento e» sono soppresse; b) all'art. 3, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini dello svolgimento delle diverse attivita' di competenza dell'Agenzia sono istituite, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, le seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree ed Uffici, i cui compiti sono descritti nell'Allegato C: Area 1 - Affari generali Area 2 - Organizzazione e coordinamento degli uffici periferici Area 3 - Programmazione turistica e interventi per le imprese Area 4 - Promozione e commercializzazione Area 5 - Studi, innovazione e statistica Area 6 - Formazione, professioni turistiche e tutela del turista Uffici: 1 - Ufficio Territoriale del Turismo di Roma 2 - Ufficio Territoriale del Turismo di Frosinone 3 - Ufficio Territoriale del Turismo di Latina 4 - Ufficio Territoriale del Turismo di Rieti 5 - Ufficio Territoriale del Turismo di Viterbo c) all'art. 3, comma 5, le parole: «conferenza di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza di Agenzia»; d) all'art. 4, comma 1, le parole: «90 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «120 unita'» e le parole «riportate nell'Allegato B del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni»; e) all'art. 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si raccorda con il Presidente o con l'Assessore regionale competente in materia di turismo suo delegato, in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici;»; f) all'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 2, le parole: «del Dipartimento competente,» sono sostituite dalle seguenti «dell'Agenzia regionale del Turismo,»; 2) al comma 3, le parole: «, sentito il Direttore del Dipartimento competente,» sono soppresse; g) all'art. 10, comma 1, lettera a), le parole: «, su proposta del direttore stesso,» sono soppresse e le parole: «del Dipartimento competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia regionale del Turismo»; h) all'art. 13, comma 1, le parole: «sentito il direttore del Dipartimento competente» sono soppresse. 2. Le modifiche di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013. 3. L'Allegato A del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), e' sostituito dall'Allegato A, allegato al presente regolamento. 4. L'Allegato B del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), e' abrogato. 5. L'Allegato C del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), e' sostituito dall'Allegato C, allegato al presente regolamento.