(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 10
                           settembre 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  del  regolamento  regionale  16   giugno   2011,   n.   5,
  «Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo» 
 
  1. Al regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5,  «Regolamento  di
organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo» sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art.  2,  comma  5,  le  parole:  «rispettivamente  per  i
direttori di dipartimento e» sono soppresse; 
    b) all'art. 3, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai  fini  dello  svolgimento  delle  diverse  attivita'  di
competenza dell'Agenzia sono istituite, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1 del r.r. n. 1/2002 e successive  modificazioni,  le  seguenti
strutture organizzative di base, denominate Aree  ed  Uffici,  i  cui
compiti sono descritti nell'Allegato C: 
        Area 1 - Affari generali 
        Area  2 -  Organizzazione  e   coordinamento   degli   uffici
periferici 
        Area 3 - Programmazione turistica e interventi per le imprese 
        Area 4 - Promozione e commercializzazione 
        Area 5 - Studi, innovazione e statistica 
        Area 6 - Formazione,  professioni  turistiche  e  tutela  del
turista 
        Uffici: 
          1 - Ufficio Territoriale del Turismo di Roma 
          2 - Ufficio Territoriale del Turismo di Frosinone 
          3 - Ufficio Territoriale del Turismo di Latina 
          4 - Ufficio Territoriale del Turismo di Rieti 
          5 - Ufficio Territoriale del Turismo di Viterbo 
    c) all'art. 3, comma 5, le parole: «conferenza di  coordinamento»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza di Agenzia»; 
    d) all'art. 4, comma 1, le parole: «90  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «120 unita'» e le parole «riportate  nell'Allegato  B
del presente regolamento, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti «effettuate con atti di organizzazione
del  Direttore  ai  sensi   del   r.r.   n.   1/2002   e   successive
modificazioni»; 
    e) all'art. 5,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a)  si  raccorda  con  il  Presidente  o  con  l'Assessore
regionale competente in materia di turismo suo delegato, in relazione
agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici;»; 
    f) all'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 2, le parole: «del Dipartimento  competente,»  sono
sostituite dalle seguenti «dell'Agenzia regionale del Turismo,»; 
      2)  al  comma  3,  le  parole:  «,  sentito  il  Direttore  del
Dipartimento competente,» sono soppresse; 
    g) all'art. 10, comma 1, lettera a), le parole:  «,  su  proposta
del direttore stesso,» sono soppresse e le parole: «del  Dipartimento
competente in materia di turismo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'Agenzia regionale del Turismo»; 
    h) all'art. 13, comma 1, le parole:  «sentito  il  direttore  del
Dipartimento competente» sono soppresse. 
  2. Le modifiche di cui alle lettere a), f), g) e  h)  del  comma  1
entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013. 
  3. L'Allegato A del regolamento regionale  16  giugno  2011,  n.  5
(Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale  del  Turismo),
e' sostituito dall'Allegato A, allegato al presente regolamento. 
  4. L'Allegato B del regolamento regionale  16  giugno  2011,  n.  5
(Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale  del  Turismo),
e' abrogato. 
  5. L'Allegato C del regolamento regionale  16  giugno  2011,  n.  5
(Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale  del  Turismo),
e' sostituito dall'Allegato C, allegato al presente regolamento.