(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 30
                           settembre 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  Dopo l'articolo 558 e' inserito il seguente: 
 
    «Art. 558-bis (Norma transitoria per l'attuazione  dell'art.  14,
comma  2,  della  legge  regionale  n.  4/2013). -  1.  Le   funzioni
amministrative esercitate dai Dipartimenti  soppressi  ai  sensi  del
comma l del citato articolo 14, sono attribuite,  contestualmente  al
relativo contingente di  personale  e  alle  relative  risorse,  alle
Direzioni regionali  e  alle  Agenzie  in  ragione  delle  rispettive
competenze. 
  2. Le funzioni concernenti la gestione logistica delle  sedi  della
Giunta  regionale  sono  attribuite  alla  direzione  «Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio»; 
  3. Le funzioni  in  materia  di  organizzazione,  di  gestione  del
personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo
gia' attribuite ai  direttori  dei  Dipartimenti  sono  assegnate  al
direttore della direzione regionale  "Risorse  umane  e  dei  sistemi
informativi. 
  4. Le funzioni di Autorita' di  Audit  sui  fondi  comunitari  sono
assegnate al Segretariato generale. 
  5. L'Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo  le
regole  del  proprio  ordinamento,  sulla  base  di   dettagliata   e
documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti
sono tenute a trasmetterle».