(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 30 settembre 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Dopo l'articolo 558 e' inserito il seguente: «Art. 558-bis (Norma transitoria per l'attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 4/2013). - 1. Le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma l del citato articolo 14, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze. 2. Le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale sono attribuite alla direzione «Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio»; 3. Le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo gia' attribuite ai direttori dei Dipartimenti sono assegnate al direttore della direzione regionale "Risorse umane e dei sistemi informativi. 4. Le funzioni di Autorita' di Audit sui fondi comunitari sono assegnate al Segretariato generale. 5. L'Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle».