(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 5 dicembre 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 disciplina: a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici; b) le modalita' di esercizio dei controlli di cui alla lettera a) in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicita', la proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, e il coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale; c) i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attivita' agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali e' ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati «CAA», operanti nel territorio regionale; d) gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attivita' istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera c), indicando, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale.