(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 5
                           dicembre 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione  dell'art.  14   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4  aprile
2012, n. 35 e dell'art. 1, commi 134 e 135, della legge regionale  13
agosto 2011, n. 12 disciplina: 
  a) la semplificazione dei controlli sulle  aziende  agricole,  allo
scopo di ridurre gli oneri amministrativi e  garantire  una  adeguata
tutela degli interessi pubblici; 
  b) le modalita' di esercizio dei controlli di cui alla  lettera  a)
in  modo  da  assicurare,  fermo  quanto  previsto  dalla   normativa
dell'Unione  europea,  la  semplicita',   la   proporzionalita'   dei
controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti   burocratici   alla
effettiva tutela del rischio, e il coordinamento  dell'azione  svolta
dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale; 
  c)   i   procedimenti   amministrativi    relativi    all'esercizio
dell'attivita' agricola di competenza dell'amministrazione  regionale
e degli enti locali per  i  quali  e'  ammessa  la  presentazione  di
istanze per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola,
di seguito denominati «CAA», operanti nel territorio regionale; 
  d) gli adempimenti ai quali i CAA  sono  tenuti  nello  svolgimento
dell'attivita' istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui
alla lettera c), indicando, per ciascun procedimento, il termine  per
l'adozione del provvedimento finale.