(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
       Emilia-Romagna (Parte prime) n. 28 del 30 gennaio 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Con la presente legge, ai  fini  del  contenimento  della  spesa
pubblica ed in conformita' alle disposizioni di  principio  contenute
nell'art. 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la  Regione  Emilia-Romagna  detta
disposizioni per i contratti di locazione passiva aventi  ad  oggetto
immobili  ad   uso   istituzionale   stipulati   dall'amministrazione
regionale. 
  2. Le disposizioni della presente legge si  applicano  altresi'  ai
contratti di locazione passiva aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso
istituzionale stipulati dall'Istituto per i beni artistici, culturali
e  naturali  della  Regione  Emilia-Romagna   (IBACN),   dall'Agenzia
regionale per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGREA),  dall'Agenzia
regionale  di  sviluppo  dei   mercati   telematici   (INTERCENT-ER),
dall'Agenzia regionale di Protezione civile. 
  3. L'Agenzia regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA)
applica le disposizioni della presente legge con le proprie strutture
e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.