(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2013
n. 1851; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 13  novembre
2006, n. 61, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 1 (Ambito di applicazione).  -  1.  Il  presente  regolamento
disciplina la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  a  fune  in
servizio pubblico, in esecuzione della legge provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.». 
  2. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 13  novembre
2006, n. 61, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  regolamento  si
intende per: 
    a) "Ufficio": l'ufficio  provinciale  competente  in  materia  di
trasporti funiviari; 
    b) "tecnico responsabile": il tecnico o la tecnica  responsabile,
preposto o preposta agli impianti a fune ai sensi dell'art. 26, comma
2, della legge; 
    c) "piccolo comprensorio sciistico":  un  comprensorio  sciistico
con una portata complessiva di norma non superiore  a  5.500  persone
l'ora;  ai  fini  del  calcolo  della  portata  complessiva  non   si
considerano gli impianti di arrocca-mento senza una propria pista  da
sci.». 
  3. Dopo l'art. 25 del decreto del  Presidente  della  Provincia  13
novembre 2006, n. 61, sono inseriti  i  seguenti  articoli  25/bis  e
25/ter: 
  «Art. 25/bis (Contratti di servizio). -  1.  Il  presente  articolo
definisce, ai sensi dell'art. 15/bis della legge, i requisiti  minimi
per la conclusione di contratti di servizio tra i comuni e i titolari
di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune  di
piccoli comprensori sciistici. 
  2. Con la sottoscrizione del  contratto  di  servizio  il  titolare
della concessione si impegna a garantire: 
    a) la prestazione del servizio almeno nel  periodo  compreso  fra
l'inizio delle festivita' natalizie e la  conclusione  delle  vacanze
scolastiche  di   Carnevale,   purche'   le   condizioni   nevose   e
meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza; 
    b) i seguenti orari minimi di apertura, purche' il manto nevoso e
le condizioni meteorologiche  consentano  l'esercizio  in  sicurezza:
almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni  festivi  e,
mediamente, almeno quattro pomeriggi  feriali  alla  settimana  della
durata minima di tre ore; 
    c) tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e  stagionali  per
bambini,  giovani,  famiglie  e  anziani;  il  prezzo  del  biglietto
giornaliero per  adulti  deve  essere  di  almeno  il  20  per  cento
inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza
o, in mancanza, dal comprensorio sciistico piu' vicino non rientrante
nella categoria dei piccoli comprensori sciistici. 
  3. Il contratto di servizio  puo'  riguardare  anche  solo  singoli
impianti di piccoli comprensori sciistici. 
  4. Con la sottoscrizione del contratto di  servizio  il  comune  si
impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato
anche tenuto conto dell'eventuale impegno assunto dal titolare  della
concessione a: 
    a) predisporre e mettere a disposizione ulteriori  infrastrutture
per gli sport invernali; 
    b) garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi; 
    c) garantire l'accessibilita' agli  impianti  mediante  itinerari
sciistici e servizi navetta. 
  Art. 25/ter (Elenco degli impianti di risalita  di  paese  e  degli
impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici).  -  1.  Ai  sensi
dell'art.  15/bis  della  legge,   nell'allegato   G   del   presente
regolamento e' riportato l'elenco degli impianti di risalita di paese
e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici. 
  2. Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all'allegato G viene
collegato  mediante  impianto  a  fune  con  un  altro   comprensorio
sciistico con su-peramento della portata complessiva di cui  all'art.
2, comma 1, lettera c),  esso  rimane  inserito  nell'elenco  per  un
periodo transitorio di tre stagioni invernali. 
  3. L'elenco di cui all'allegato G e' modificato con delibera  della
Giunta provinciale.».