(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina: a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'art. 4 della legge regionale n. 89/1998, e del relativo quadro conoscitivo; b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, nonche' delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale); c) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dette attivita' comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nell'ambito della classificazione acustica prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 89/1998, valori inferiori a quelli determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998; f) i criteri per l'identificazione delle priorita' temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio; g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale; h) fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8,comma 4, della legge n. 447/1995, le modalita' di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attivita' produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative nonche' a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.