(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  1°
dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico),  il
presente regolamento disciplina: 
    a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti  ad  attenersi
nella redazione  dei  piani  comunali  di  classificazione  acustica,
disciplinati dall'art. 4 della legge  regionale  n.  89/1998,  e  del
relativo quadro conoscitivo; 
    b) i criteri, le condizioni ed  i  limiti  per  l'individuazione,
nell'ambito dei piani comunali di cui alla  lettera  a),  delle  aree
destinate  a  spettacolo  a  carattere  temporaneo,   o   mobile,   o
all'aperto, nonche' delle zone  silenziose  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n 194 (Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla  gestione  del  rumore
ambientale); 
    c) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per  lo
svolgimento di attivita' temporanee  e  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico,  qualora  dette  attivita'  comportino
l'impiego di macchinari  o  di  impianti  rumorosi,  con  particolare
riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   14   novembre   1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
    d) le condizioni ed i criteri  in  base  ai  quali  i  comuni  di
rilevante interesse  paesaggistico  ambientale  o  turistico  possono
individuare,  nell'ambito  della  classificazione  acustica  prevista
dall'art. 4 della legge regionale  n.  89/1998,  valori  inferiori  a
quelli determinati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
della legge 26 ottobre 1995, n 447  (Legge  quadro  sull'inquinamento
acustico); 
    e) i criteri generali per la predisposizione dei  piani  comunali
di risanamento acustico di cui all'art. 8 della  legge  regionale  n.
89/1998; 
    f) i criteri  per  l'identificazione  delle  priorita'  temporali
negli interventi di bonifica acustica del territorio; 
    g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei  piani
comunali  di  classificazione  acustica  con  gli   strumenti   della
pianificazione e programmazione territoriale; 
    h) fermo restando l'obbligo di  cui  all'art.  8,comma  4,  della
legge n. 447/1995, le  modalita'  di  controllo  del  rispetto  della
normativa in materia di  tutela  dall'inquinamento  acustico  per  il
conseguimento  dei  titoli  abilitativi  relativi  all'esercizio   di
attivita' produttive, alla realizzazione e all'esercizio di  impianti
ed  infrastrutture  adibiti  ad  attivita'  produttive,  sportive   e
ricreative   nonche'   a   postazioni    di    servizi    commerciali
polifunzionali.