(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 4 del 24 gennaio 2014 (n. 3)) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello statuto regionale e' stata avanzata IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di ineleggibilita' dei deputati regionali e di incompatibilita' con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale Modifiche alla legge regionale n. 29/1951 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole «dirigenti di societa'», sono aggiunte le parole «enti di diritto privato»; b) alla lettera b), dopo le parole «amministratori e dirigenti di societa'», sono aggiunte le parole «enti di diritto privato»; c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, sono inseriti i seguenti: 1 bis) Le ineleggibilita' di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di societa' o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonche' ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge; 1 ter) Non sono eleggibili ne' compatibili i (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di societa' o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attivita' formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attivita' formative per conto della Regione». 3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter e' inserito il seguente: «2 bis. I deputati regionali non possono, altresi', successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualita' di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di societa' o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge». 4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 sexies, e' inserito il seguente: «Art. 10 septies - 1. Le cause di incompatibilita' dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresi', nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalita' di contestazione delle cause di incompatibilita' in capo agli Assessori regionali».