(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 
   della Regione Siciliana (p. I) n. 4 del 24 gennaio 2014 (n. 3)) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
      Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis 
              dello statuto regionale e' stata avanzata 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di ineleggibilita' dei deputati  regionali  e
                         di incompatibilita' 
con la carica di deputato regionale  e  di  componente  della  Giunta
                              regionale 
              Modifiche alla legge regionale n. 29/1951 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29  e  successive  modifiche  e  integrazioni  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a), dopo le parole «dirigenti di societa'»,  sono
aggiunte le parole «enti di diritto privato»; 
    b) alla lettera b), dopo le parole «amministratori e dirigenti di
societa'», sono aggiunte le parole «enti di diritto privato»; 
    c) (lettera omessa in  quanto  impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  2. Dopo il comma  1  dell'articolo  10  della  legge  regionale  n.
29/1951, sono inseriti i seguenti: 
    1 bis) Le ineleggibilita' di cui al presente Capo sono estese  ai
rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso  omesso  in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28
dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di  lucro,
di societa' o imprese private che godono di contributi da parte della
Regione nonche' ai dirigenti e funzionari dipendenti  della  Regione.
Sono  comunque  fatti  salvi  gli  incarichi  assunti  dai   deputati
regionali, dal Presidente  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  dal
Presidente della Regione e dai componenti della Giunta  regionale  in
forza di espressa previsione di legge; 
    1 ter) Non sono eleggibili ne' compatibili i  (parola  omessa  in
quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28
dello Statuto),  legali  rappresentanti,  amministratori,  dirigenti,
(parola omessa in quanto impugnata dal  Commissario  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di societa' o enti  di
formazione professionale, anche senza scopo di lucro,  che  fruiscono
di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento
di attivita' formative per conto della Regione o che  siano  titolari
di appalti per forniture e servizi per lo  svolgimento  di  attivita'
formative per conto della Regione». 
  3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche
e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter e'  inserito  il
seguente: 
    «2   bis.   I   deputati   regionali   non   possono,   altresi',
successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex  novo  la
qualita' di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario  dello
Stato   ai   sensi   dell'art.   28   dello   Statuto),   presidente,
rappresentante  legale,   amministratore,   consigliere,   dirigente,
(parola omessa in quanto impugnata dal  Commissario  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata
dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto)
consulente di societa' o di enti diversi da quelli territoriali,  che
beneficiano di  sostegno  economico  o  finanziario  da  parte  della
Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati
regionali, dal Presidente  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  dal
Presidente della Regione e dai componenti della Giunta  regionale  in
forza di espressa previsione di legge». 
  4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche
e integrazioni, dopo l'articolo 10 sexies, e' inserito  il  seguente:
«Art. 10 septies - 1.  Le  cause  di  incompatibilita'  dei  deputati
regionali previste dal superiore Capo  II  e  dal  presente  Capo  si
applicano, altresi', nei confronti del Presidente della Regione e dei
componenti della Giunta regionale. 
  Con apposito regolamento, nel  rispetto  dei  principi  del  giusto
procedimento, sono disciplinate le modalita' di  contestazione  delle
cause di incompatibilita' in capo agli Assessori regionali».