(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 3 del 10 gennaio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione all'art. 33 della legge regionale n. 17/2010 1. Dopo il comma 2, dell'art. 33, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalita' di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.».