(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - speciale
                     - n. 3 del 10 gennaio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Integrazione all'art. 33 della legge regionale n. 17/2010 
 
  1. Dopo il comma 2, dell'art. 33, della legge regionale  12  maggio
2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16  luglio  2008,  n.  11
«Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire  il
superamento della crisi nel settore del  commercio)  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di  adozione
del Testo Unico in materia di commercio, al fine  della  elaborazione
della  programmazione  regionale  per   lo   sviluppo   del   settore
commerciale e della adozione di criteri e  modalita'  di  valutazione
delle grandi superfici di vendita, non sono consentite  richieste  di
autorizzazione di grandi superfici di  vendita  di  cui  all'art.  1,
comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme  in
materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.».