(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (Speciale) 
           della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2014) 
 
    
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione e nel rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione
statale, detta disposizioni relative all'impiego di medicinali  e  di
preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi
riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  «Testo  unico
in materia di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza» e successive modificazioni, di seguito  denominati
medicinali cannabinoidi, per finalita' terapeutiche  da  parte  degli
operatori e delle strutture del servizio sanitario  regionale  (SSR),
fatti salvi i principi dell'autonomia  e  della  responsabilita'  del
medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.