(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (Speciale) della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' della legge 1. La Regione Abruzzo riconosce la cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale quali strumenti essenziali di solidarieta' tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani. 2. La Regione, promuove e sostiene le attivita' di cooperazione internazionale e di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta' e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie. 3. Ai predetti fini la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e dalle altre istituzioni a tal proposito qualificate, e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia. 4. La Regione sviluppa, promuove e sostiene l'internazionalizzazione del territorio attuata dagli enti locali, la responsabilita' sociale d'impresa promuovendo una rete strutturata di attori regionali, nazionali ed internazionali.