(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (Speciale) 
           della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' della legge 
 
  1. La Regione Abruzzo riconosce la  cooperazione  allo  sviluppo  e
l'attivita' di partenariato internazionale quali strumenti essenziali
di solidarieta' tra i  popoli  ai  fini  della  pace  e  della  piena
realizzazione dei diritti umani. 
  2. La Regione, promuove e sostiene  le  attivita'  di  cooperazione
internazionale  e  di  partenariato   internazionale   al   fine   di
contribuire alla realizzazione di uno sviluppo  equo  e  sostenibile,
alla lotta contro la poverta' e alla democratizzazione  dei  rapporti
internazionali,   utilizzando   anche   proprie   risorse   umane   e
finanziarie. 
  3. Ai predetti fini la  Regione,  valorizzando  le  esperienze  dei
soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi
di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in  via  di  sviluppo  e  nei
Paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (O.C.S.E.)  e  dalle  altre
istituzioni a tal proposito qualificate, e di ricostruzione nei Paesi
colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione con  gli
Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio  territorio,
con altri  soggetti  omologhi  esteri  pubblici  e  privati,  con  le
Istituzioni nazionali, internazionali  e  comunitarie  competenti  in
materia. 
  4.     La     Regione     sviluppa,     promuove     e     sostiene
l'internazionalizzazione del territorio attuata dagli enti locali, la
responsabilita' sociale d'impresa promuovendo una rete strutturata di
attori regionali, nazionali ed internazionali.