(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione  Abruzzo  n.  6  -
                    Speciale del 17 gennaio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Rifinanziamento di leggi regionali 
 
  1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo
2002,  n.  3  (Ordinamento  contabile  della  regione   Abruzzo)   e'
autorizzato  il  rifinanziamento  delle  leggi   regionali   di   cui
all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un
importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».