(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 - Speciale del 17 gennaio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo) e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».