(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 8/I-II dell'11 febbraio 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  27  dicembre
2013, n. 2017; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «a) la realizzazione di strade con una lunghezza fino a 1.000  m,
una larghezza complessiva fino a 2,5 m ed una  pendenza  del  terreno
fino al 70 per cento. Le  strade  non  devono  essere  sigillate,  ad
eccezione della  posa  in  opera  di  grigliato  o  elementi  per  la
formazione delle corsie, e non devono essere realizzati ponti o muri,
esclusi muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o  terre
armate, in ogni caso fino ad un'altezza di  2,5  m.  All'interno  dei
parchi  naturali  per  i  lavori  deve  essere  richiesto  un  parere
dell'Ufficio provinciale Parchi naturali.  Per  la  realizzazione  di
strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere  non
vincolante all'autorita' forestale. La  realizzazione  di  strade  di
allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione  di
cui all'art. 12 della legge provinciale 25  luglio  1970,  n.  16,  e
successive modifiche;» 
  2. L'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora
l'area occupata durante i lavori non superi  la  larghezza  di  5  m.
Qualora trattasi di condutture d'acqua, il richiedente deve essere in
possesso della concessione per la  derivazione  d'acqua.  All'interno
dei parchi naturali deve  essere  richiesto  un  parere  dell'ufficio
provinciale Parchi naturali;» 
  3. L'art. 1 comma 1 lettera c) del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «c) realizzazione di muri di sostegno quali muri  a  secco,  muri
ciclopici, massicciate in legname o terre armate fino  ad  un'altezza
di 2,5 m  nelle  zone  di  verde  agricolo.  All'interno  dei  parchi
naturali deve essere richiesto  un  parere  dell'Ufficio  provinciale
Parchi naturali;» 
  4. L'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «d) deposito di materiale  di  scavo  fino  a  1.000  m³  su  una
superficie massima fino a 1.000 m²,  qualora  esso  non  comporti  un
cambio della destinazione d'uso del terreno;» 
  5. L'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «p) installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e
di impianti fotovoltaici, se sono montati raso falda del tetto;» 
  6. L'art. 1, comma 1, lettera w) del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «w) costruzione,  modifica  o  sostituzione  di  muri  di  cinta,
qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non
superi l'altezza di 30 cm e  la  sovrapposta  recinzione  non  superi
l'altezza di 1,50 m;»